Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 6431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che sussistono le condizioni per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata a mente del combinato disposto degli artt. 60 e 98 CPA;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

RILEVATO, come più volte questo Consiglio ha già avuto modo di fare (IV, n. 880 del 18 febbraio 2003 e n. 6274 del 12 novembre 2002), che il sistema previsto dall’art. 6 della legge n. 447/1995 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale, e che è onere delle amministrazioni comunali predisporre i c.d. piani di zonizzazione con i precisi contenuti tecnici stabiliti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che nella situazione in cui il Comune di Ortona ha operato non risultava ancora adottato alcun piano di zonizzazione acustica;

RITENUTO che il primo Giudice ha reputato fondata la doglianza dell’originaria ricorrente per cui, non avendo il Comune provveduto agli adempimenti di cui si è detto, nel suo territorio si sarebbero potuti applicare, in base alle norme transitorie contenute nell’art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, i soli limiti di rumorosità c.d. assoluti di cui al primo comma dell’art. 6 del DPCM 1° marzo 1991, e non anche i limiti c.d. differenziali di cui al secondo comma dello stesso articolo;

CONSIDERATO che l’art. 8 ("Norme transitorie") del DPCM 14 novembre 1997 effettivamente dispone l’applicabilità, nell’attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dei soli limiti di cui all’art. 6, comma 1, del precedente DPCM 1° marzo 1991;

RILEVATO che il Comune appellante oppone alla sentenza impugnata -e adduce a giustificazione del proprio provvedimento- il criterio differenziale dei 3 db, il quale tuttavia, in quanto contemplato dal comma secondo dello stesso art. 6 DPCM ult. cit., non rientra nel richiamo operato dall’art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, circoscritto appunto al primo comma dello stesso articolo 6, ed è quindi un criterio estraneo alla normativa transitoria applicabile al caso concreto;

CONSIDERATO che per tale ragione le doglianze svolte dal Comune di Ortona avverso la sentenza appellata si rivelano infondate, e l’appello deve per conseguenza essere respinto, con spese da liquidare secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al rimborso all’appellata delle spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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