Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40062

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17/2/2011, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza, in data 24/5/2010, che aveva condannato C.D. alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di concorso in rapina e lesioni personali gravi in danno di B.K..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro concorsualmente ascritti, ed equa la pena inflitta Avverso tale sentenza propone ricorso C.D. per mezzo del difensore di fiducia, sollevando 5 motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 628 c.p. per mancanza dell’elemento soggettivo del reato di rapina. Al riguardo eccepisce che egli aveva preso il cellulare della vittima al solo scopo di impedirgli di chiamare i Carabinieri e si duole che la Corte non abbia effettuato il doveroso controllo di affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 628, 582, 583, 585 e 576 c.p.. In proposito eccepisce che il reato di lesioni personali gravi resta assorbito dal reato di rapina;

3) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;

4) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2;

5) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza ed alla dosimetria della pena, considerata eccessiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Per quanto riguarda il primo motivo in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo per il reato di rapina, le censure sono manifestamente infondate.

Sul punto la Corte territoriale ha specificamente motivato (fol.5) osservando che è incontestatamente accertato che dopo l’aggressione il C. aveva la disponibilità del telefono cellulare sottratto alla vittima durante il pestaggio, telefono al quale aveva già provveduto a togliere la SIM Card originale. Quindi la Corte ha rilevato che l’intenzione di distruggere il telefono per mero intento ritorsivo mal si coniuga con la protratta detenzione dello stesso e con la pronta sostituzione della carta SIM. Le conclusioni della Corte territoriale in tema di elemento soggettivo, sono fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo in quanto il reato di lesioni personali non può essere assorbito in quello di rapina.

Infatti, secondo un insegnamento risalente, ma incontestato di questa Corte:

"Il paradigma legale, previsto dall’art. 628 cod. pen., richiede solo l’uso della violenza o della minaccia. Pertanto, in base al principio della specialità; si verifica l’assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l’agente cagioni la morte o lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall’agente medesimo in luogo d’una semplice minaccia o d’una violenza contenuta negli anzidetti limiti della percossa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12656 del 17/05/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv.

137050).

Sono manifestamente infondati anche i motivi tre e quattro in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 2 e 4. La Corte territoriale ha respinto le relative richieste sollevate con i motivi d’appello con motivazione congrua e specifica, come tale non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Infine sono manifestamente infondate le ulteriori censure in punto di dosimetria della pena. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul diniego di applicare le generiche prevalenti, prendendo in considerazione sia la gravita del fatto, caratterizzato da una peculiare efferatezza e determinazione, sia la personalità dell’agente, gravato da numerosi precedenti penali, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p.. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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