Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7164 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Impresa Germano Mario s.r.l. si oppose allo stato passivo del Fallimento Sider Iteras in liquidazione s.p.a., dal quale era stato escluso il suo credito per forniture di calcestruzzo. Il fallimento, nel depositare una memoria difensiva, allegò una relazione di consulenza tecnica depositata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla società in bonis nei confronti della creditrice e nel quale era stata sollevata un’eccezione d’inadempimento per l’insufficiente qualità del calcestruzzo;

giudizio poi interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento.

Successivamente la società creditrice ha depositato documenti a dimostrazione che il suo credito si riferirebbe anche ad altre forniture.

2. Il Tribunale di Bologna, con decreto 13 dicembre 2010, ha respinto l’opposizione, giudicando provato l’inadempimento della società fornitrice, assente una domanda di riduzione del prezzo per effetto della garanzia per vizi della merce, e tardiva la produzione di documenti da parte dell’opponente a riprova che il credito riguarderebbe anche altre forniture, diverse da quella in contestazione.

3. Per la cassazione del decreto ricorre l’Impresa Giordano Mario per due motivi.

Resiste il fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione della decisione, che si è fondata sulla relazione di consulenza tecnica prodotta in atti, dalla quale doveva desumersi che la fornitura aveva avuto luogo e che tutte le opere in calcestruzzo erano state eseguite, ciò che dimostrava la qualità del materiale fornito. La società ricorrente deduce inoltre che la domanda di minor prezzo era stata formulata con la memoria autorizzata depositata il 15 luglio 2010, e che l’eccezione d’inadempimento non poteva paralizzare l’azione "allorquando gli atti del giudizio consentano di appurare l’infondatezza dell’eccezione e la correttezza e accoglibilità della domanda di pagamento".

Il motivo è infondato. La domanda di riduzione del prezzo, non proposta inizialmente, non poteva essere introdotta successivamente, e la stessa opposizione non può far valere una pretesa diversa da quella per la quale è stata proposta domanda d’insinuazione. Le altre censure formulate con il mezzo in esame appartengono al merito della causa.

5. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, per avere il tribunale ritenuto tardiva la documentazione depositata per dimostrare che il credito riguarderebbe anche forniture diverse da quella in contestazione.

Il motivo è infondato, perchè la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, prescrive che l’indicazione specifica dei documenti prodotti deve essere contenuta nell’atto di opposizione a pena di decadenza.

6. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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