Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/12/2010, il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, giudicando in sede di opposizione a decreto penale, condannava L.G. alla pena di gg. 15 di arresto, convertiti nella pena pecuniaria di Euro 570,00 per il reato di incauto acquisto di un telefono cellulare.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata personalmente, deducendo la nullità del giudizio, svoltosi in contumacia, per omessa citazione dell’imputata.

Al riguardo eccepisce che il decreto di citazione a giudizio era diretto a tale G.L., e che lo stesso non venne notificato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie il decreto di citazione a giudizio è stato emesso – evidentemente per errore dattilografico – nei confronti di tale G.L. e non è stato ricevuto dall’imputata.

La mancata notifica all’imputata del decreto di citazione a giudizio integra una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen..

Tale nullità travolge tutti gli atti successivi. Nel caso di specie la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè nel frattempo il reato contravvenzionale si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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