Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 ottobre 2010, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 7/10/2008, assolti gli imputati dal reato di associazione a delinquere e dichiarati prescritti tre dei quattro episodi di truffa in concorso contestati, rideterminava in mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa la pena inflitta a A.A. per il residuo reato di truffa di cui al capo O. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo, deducendo violazione della legge penale processuale, impugna la sentenza, contestualmente all’ordinanza interlocutoria del 27/5/2010 con la quale la Corte aveva respinto l’eccezione di nullità per mancata notifica agli imputati contumaci dell’avviso di deposito della sentenza del Tribunale. Al riguardo osserva che la ratio della norma di cui all’art. 548 c.p.p., comma 3, è quella di consentire la duplicità del diritto ad impugnare da parte dell’imputato e del difensore ed eccepisce che non è ammissibile il principio dell’alternatività che violerebbe il diritto alla integrale tutela della potestà di impugnazione.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione dolendosi che la Corte d’Appello abbia ignorato i rilievi avanzati con l’atto di impugnazione circa la validità della ricognizione fotografica.

Motivi della decisione

Il ricorso non è inammissibile poichè il primo motivo non appare manifestamente infondato in quanto il principio di diritto assunto nella motivazione della Corte d’appello appare superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009 che ha statuito che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1, l’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, poichè il reato di truffa, commesso il 18/6/2003, si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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