Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7159 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 17/05/1984, G.C. e altri convenivano in giudizio il Pastificio LABOR srl per determinare l’indennità di esproprio di immobili, con condanna al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, il Pastificio LABOR s.r.l. proponeva querela di falso per difformità dell’atto di citazione in originale rispetto alle copie notificate ad esso stesso ed al Prefetto. L’atto notificato recava la sottoscrizione degli avvocati S.G. ed D.V.E., entrambi del Foro di Napoli e presentava la procura alle liti, sottoscritta solo dall’Avv. D.V.; quello originale, la procura alle liti, con l’aggiunta a penna anche del nome dell’avvocato Arturo De Felice del Foro di Salerno, ed era sottoscritto anche da quest’ultimo.

Si costituivano gli avvocati chiamati in causa dagli attori.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza in data 10 – 18/02/2005 dichiarava inammissibile per carenza di interesse la querela di falso.

Proponeva appello il pastificio LABOR. Costituitosi il contraddittorio, G.C. ed altri, nonchè gli avvocati D. V. e M. ne chiedevano il rigetto. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 2/7 -13/11/2009, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il pastificio LABOR srl.

Resistono con controricorso G.C. ed altri, nonchè gli avvocati D.V. e M. che pure propongono ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c. nonchè vizio motivazione; con il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione; con il terzo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

I primi due motivi sono volti ad affermare la sussistenza del falso e la fondatezza della querela, il terzo censura la condanna alle spese.

I motivi sono del tutto inconferenti rispetto al tenore della motivazione della sentenza impugnata e vanno dichiarati inammissibili.

La Corte di merito non esclude la sussistenza del falso, ma afferma la carenza di interesse al riguardo. Essa precisa, con motivazione adeguata e non illogica, che l’asserito "falso" è irrilevante: ai sensi della L. n. 479 del 1999, art. 8, che ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione, disposta dalla L. n. 27 del 1997, art. 6, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 5, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto, estendendone gli effetti a tutti i processi in corso, devono ritenersi sanati gli atti posti in essere dal difensore munito di procura, esercente al di fuori del distretto.

Appare pertanto pienamente valido l’atto di citazione notificato alla LABOR srl, recante le sole firme degli avvocati D.V. e S., procuratori extra districtum, mentre l’aggiunta dell’avvocato De Felice sull’atto originale risulta del tutto superflua.

La querela di falso dunque non presenta alcuna rilevanza, ai fini della decisione della causa principale.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale (seguendo le spese dei gradi inferiori la soccombenza dell’odierno ricorrente), mentre, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., vanno dichiarati inefficaci quelli incidentali, in quanto tardivi (sentenza d’appello notificata in data 22.12.2009; ricorsi incidentali notificati in data 9.3.2010).

Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente principale e G. C. +2; vengono compensate con le altre parti costituite considerando l’inefficacia dei ricorsi incidentali).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci quelli incidentali; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nei confronti della parte costituita G.C. + 2, in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; le compensa tra le altre parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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