T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 07-12-2011, n. 1952 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 13 gennaio 2011, depositato il 20 seguente, le signore S.A.M. e D.A., nella qualità di genitori esercenti la patria potestà rispettivamente sui minori portatori di handicap D.S.D. e S.G. frequentanti il Liceo Scientifico Statale "A. Genoino", hanno impugnato gli atti adottati dall’Amministrazione Scolastica nella parte in cui ai menzionati alunni sono assegnate per l’anno scolastico 2010/2011 n. 9 ore con insegnante di sostegno e non per l’intero numero di ore di scuola.

Le ricorrenti, dopo aver posto in luce la gravità dell’handicap dei loro figli, deducono la violazione degli art. 2, 3 comma 2, art. 34 comma 1 e art. 38 commi 3 e art. 4 della Costituzione concernenti la parità di trattamento ed il diritto al pieno sviluppo della persona umana ed all’istruzione ed integrazione scolastica e degli artt. 1, 12 e13 della L. n. 104 del 1992 in materia di assistenza, d’integrazione sociale e dei diritti delle persone disabili.

L’Amministrazione intimata ha depositato documenti il 7 febbraio 2011.

Nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2011 è stata accolta la domanda cautelare.

Il ricorso è fondato.

Risulta ex actis che l’alunno D.S.D. è portatore di grave handicap psico-fisico (tetraparesi spastica, disartria, ritardo cognitivo, difetto visivo grave) e l’alunno S.G. di grave handicap prevalentemete psichico (autismo di gravità elevata con compromissione dello sviluppo psichico e dell’interazione sociale); che la Commissione GLHI del Liceo Scientifico "Genoino" per entrambi gli alunni ha affermato la necessità "in maniera categorica" del docente di sostegno con rapporto 1:1; e che al menzionato Liceo sono stati assegnati dai superiori Organi scolastici tre posti di sostegno in meno rispetto a quelli richiesti dal Dirigente del Liceo medesimo.

Deve allora richiamarsi la costante giurisprudenza che ha affermato che in nessun caso può costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’alunno disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica e sociale il vincolo di una dotazione organica di docenti specializzati di sostegno (Cfr. TAR Puglia – Sez. II – 9/2/2011 n. 232); e deve osservarsi che, proprio per l’anno scolastico 2010/2011, l’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella L. n. 122 del 2010) ha assicurato alle scuole un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio nell”organico di fatto dell’anno precedente e, per quanto per la controversia in esame più conta, ha garantito il diritto di studio e di socializzazione scolastica dei disabili mediante il procedimento autorizzatorio di posti di sostegno in deroga al detto contingente nelle situazioni, come quelle in questione, di particolare gravità.

Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione resistente assicurato agli alunni per cui è controversia le ore di sostegno scolastico da essa stessa reputate necessarie per garantire il diritto all’istruzione degli stessi e non risultando attivate le innanzi menzionate procedure autorizzatorie in deroga previste dalla legge, conseguendone l’annullamento in parte qua degli atti impugnati e l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di garantire agli alunni D.S.D. e S.G. il sostegno scolastico specializzato nel rapporto orario intero da essa stessa ritenuto necessario.

Tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto da S.A.M. e D.A., lo accoglie nei sensi menzionati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di garantire agli alunni D.S.D. e S.G. il sostegno scolastico specializzato per l’intero rapporto orario.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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