T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 117/2001 prot. n. 6127 del 7 settembre 2001 con la quale il comune di Ponza ha ordinato la demolizione " di circa 7 m di una rete metallica, rispetto a quella autorizzata in data 19 luglio 2001, in via Chiaia di Luna", perché eseguita in assenza di concessione edilizia. Con ordinanza collegiale R.O. 943/2001 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione che veniva accolta in appello in riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado (R.O. 2247/2002). Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse avendo la ricorrente presentato, in data 3 giugno 2002 al comune di Ponza una richiesta di sanatoria ai sensi dell’articolo 13 L. 47/1985. Conseguentemente i provvedimenti impugnati divengono inefficaci essendo l’amministrazione tenuta a pronunciarsi sulla proposta domanda di sanatoria e, in caso di esito negativo, a rinnovare il procedimento sanzionatorio. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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