T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il diniego di condono edilizio emesso dal comune di San Felice Circeo in data 5 settembre 2001 prot. n. 17026 in ordine a lavori abusivi realizzati su un immobile della ricorrente sito in San felice Circeo via Ammiraglio Bergamini. Con ordinanza collegiale R.O. 897/2001 veniva respinta l’istanza cautelare. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Risulta agli atti di causa che la ricorrente abbia avanzato istanza di condono protocollo 6084 del 27 marzo 2004 ex L. 326/2003, con ciò implicitamente rinunciando alla precedente domanda di condono edilizio ex art. 39 L. 724/94 di cui è causa, e rendendo il ricorso improcedibile per difetto d’interesse dovendo l’amministrazione dapprima pronunciarsi sulla domanda di condono da ultimo presentata e, in caso di esito negativo, rinnovare il procedimento sanzionatorio. Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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