Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza in data 2/12/2010, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da F. G. avverso la sentenza pronunciata in data 28/09/2009 dal Tribunale di Lodi per non essere state osservate le disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il F., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il seguente testuale motivo: "(…) contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnata ordinanza, le modalità di presentazione e spedizione dell’atto sono state regolarmente osservate". p. 3. Il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per genericità atteso che, come ha condivisibilmente osservato il P.G. nella sua requisitoria scritta, premesso che l’appello era stato dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi, il ricorrente non ha indicato "(…) le ragioni specifiche di doglianza e i punti dell’ordinanza impugnata": alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *