Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40066 Ammissibilità e inammissibilità Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza in data 10.11.2010, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 3.2.2005, che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione, per la genericità e aspecificità del motivo di impugnazione.

Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato.

Con un primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e inosservanza dell’art. 111 Cost. per avere la corte dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su specifiche censure; con un secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge, nell’art. 648 c.p., non essendosi realizzato il delitto in oggetto; con un terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge, nell’art. 530 c.p.p., comma 2, avendo la Corte confermato una condanna in assenza dei presupposti non risultando provato il fatto di reato; con un quarto motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge, nell’art. 62 c.p., n. 4, non avendo la Corte riconosciuto l’attenuante in oggetto a fronte della speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa; con un ultimo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. – Il ricorso è fondato.

Circa la prima censura, va rilevato che i motivi di appello, pur sinteticamente formulati, si articolavano, specificamente, sulle seguenti questioni: mancata assoluzione dell’imputato; mancata concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena.

Dunque, la statuizione della inammissibilità del ricorso per genericità deve ritenersi erronea.

Gli altri motivi restano assorbiti.

3. – L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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