T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna l’atto indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Sezze ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire, unitamente alla demolizione delle opere espressamente indicate nell’ordinanza chiedendone l’annullamento.

Detta decadenza è stata disposta dal Comune intimato sull’assunto che l’istante non avrebbe dato inizio ai lavori entro il prescritto termine, sebbene il Direttore dei lavori, con nota 12.10.2007, in atti, attestava l’avvio dei lavori.

A sostegno del presente ricorso l’interessato svolge i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria; 2) eccesso di potere, contraddittorietà con gli atti presupposti, violazione dell’art. 32 della L. 17.8.1942, n. 1150; violazione dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380; 3) contraddittorietà tra atti, eccesso di potere per perplessità del provvedimento; 4) eccesso di potere per insussistenza dei presupposti giuridici per la dichiarazione di decadenza; 5) violazione del principio di buon andamento dell’agire della amministrativo ex art. 97 della costituzione; violazione dei principi di affidamento e di buona fede e del principio di buon andamento ella amministrazione.

Il Comune di Sezze si è costituito in giudizio richiedendo nel merito la reiezione.

Con ordinanza n. 22/10 la Sezione disponeva incombenti istruttori.

Al detto incombente l’Amministrazione ottemperava, con nota 16.6.2010, cui sono state allegate le richieste planimetrie.

Con ordinanza n. 340, emessa nella camera di consiglio del 22.7.2010, la sezione accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione

Successivamente, nell’imminenza dell’udienza di discussione, i difensori delle parti producevano memorie, insistendo nelle già precisate conclusioni.

All’udienza del 6.10.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rileva sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale, che tra provvedimento di variante e atto di concessione originaria non sussista autonomia. Sicché in sede di rilascio di variante" non decorre un nuovo termine di avvio dei lavori. Conseguentemente il dies a quo dell’avvio dei lavori deve essere determinato con riferimento al titolo concessorio originario.

Come emerge dalla disposta istruttoria, la documentazione fotografica (cfr. sistema informativo della montagna fg 23, part 352 e 243) prodotta dal Comune di Sezze evidenzia che alla data del giugno 2008 nessun fabbricato era visibile nella zona interessata dai lavori assentiti.

D’altro canto a fronte di un principio di prova fornito dall’amministrazione comunale con la richiamata documentazione fotografica il ricorrente non ha opposto plausibili giustificazioni tali da giustificare il proprio assunto.

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare: nel processo amministrativo vigono contemporaneamente due principi diversi, applicabili ciascuno a determinati fatti da provare: per i fatti che sono nella disponibilità del ricorrente grava su questi l’ onere della prova piena e concludente; per i fatti che sono viceversa nella disponibilità dell’amministrazione vige la regola del "principio di prova " da parte del ricorrente, suscettibile peraltro di dare impulso – se necessario – ai poteri istruttori del giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3381).

Analogamente: nel processo amministrativo vige, oggi, il principio generale dell’onere della prova stabilito dall’art. 64 C.P.A., secondo cui chi avanza una pretesa deve fornire la prova del fatto che la costituisce.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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