Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 4.2.2011 la Corte d’Appello di Catania, sezione minori, confermava la condanna emessa in data 8.11.2010 all’esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale per i minorenni della stessa sede nei confronti di D.M.A.A. per concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Personalmente il D.M. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per vizio di motivazione circa il diniego della concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., che pur aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè non esamina specificamente – per confutarle – le considerazioni già svolte dalla sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dal D.M., in realtà gli ha motivatamente negato le invocate attenuanti generi che in ragione dell’iniziale scarso atteggiamento collaborativo da lui tenuto (solo all’udienza preliminare aveva reso piena confessione, di nulla utilità in quanto sopravvenuta dopo che l’arresto in flagranza e le immagini tratte dalle telecamere di sorveglianza avevano comunque consentito di identificare anche il suo complice maggiorenne), nonchè in forza della allarmante personalità del ricorrente, che manifesta ancora atteggiamenti prevaricatori e violenti senza alcuna reale volontà di rivisitazione critica delle proprie esperienze, come desunto dalla relazione 28.1.11 dell’USSM, di cui la Corte territoriale riporta – e condivide – il pensiero.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581, lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

Nè a tale lacuna del ricorso si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si riporta il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese, trattandosi di ricorrente minore d’età.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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