Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7150 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 14 aprile 2005, dichiarò inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il pagamento della somma di L. 71.400.000 effettuato dalla Fochi Sud s.r.l., nell’anno anteriore alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria disposta con D.M. 3 ottobre 1995, in favore della Sipi Costruzioni s.r.l., che condannò conseguentemente alla restituzione della relativa somma, con gli interessi legali, in favore della procedura.

L’appello proposto dalla Sices Works s.p.a. (già Sipi Costruzioni srl) è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 28 ottobre 2008, avverso la quale la Sices s.p.a.

(già Sices Works) ha proposto ricorso per cassazione, cui la Fochi Sud s.r.l. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Con istanza congiunta depositata il 25 luglio 2011, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, ed è stata a tal fine fissata l’udienza ex art. 377 c.p.c., nel corso della quale le parti hanno insistito nella loro istanza ed il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tali richieste meritano accoglimento. Risulta dagli atti che le parti hanno, nelle more, definito mediante atto di transazione – previo rilascio delle richieste autorizzazioni da parte degli organi competenti – la controversia in esame, sì che, venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso, se ne deve dichiarare la sopravvenuta inammissibilità.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, conformemente a quanto da esse richiesto concordemente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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