T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Espongono i ricorrenti che il signor P.P., possessore di un fondo di proprietà comunale sito in località Trano, realizzava nel 1960 su tale fondo un immobile destinandolo a abitazione della propria famiglia.

Per tale immobile egli presentava in data 24 marzo 1984 istanza di condono edilizio.

In data 1 marzo 1992 P.P., moriva lasciando quali eredi i signori M.P., L.P., I.P. (a sua volta deceduto), A.P. e B.P..

I ricorrenti sono i successori del signor P.P. (precisamente M., L. e A.P. sono tre dei suoi figli mentre la signora S.R. afferma di essere erede del signor I.P.) e impugnano un provvedimento con cui il comune di Sperlonga in data 17 aprile 2008 ha ingiunto loro la demolizione del fabbricato sopra citato nel presupposto della reiezione della domanda di condono ad esso relativa avvenuta in data 8 ottobre 2001.

Va precisato che la reiezione della domanda di condono è stata disposta in quanto, avendo il comune richiesto (reiteratamente) un’integrazione documentale agli eredi del richiedente, questa non era stata eseguita nel termine stabilito.

Alla reiezione del condono seguiva quindi l’ordinanza del 17 aprile 2009, recante ingiunzione alla demolizione, che è stata personalmente notificata ai ricorrenti il 21 aprile 2009.

I ricorrenti fanno presente che: a) alla morte del signor P.P., il signor B.P. si impossessava dell’immobile e impediva loro il suo godimento, tanto che essi, nel corso degli anni, hanno instaurato due giudizi innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria al fine di veder riconosciuto il loro diritto al compossesso del suolo e del fabbricato; peraltro, nonostante le pronunce loro favorevoli, essi non sono mai in concreto riusciti a esercitare il diritto al possesso; b) il provvedimento di reiezione del condono del 8 ottobre 2001 è stato notificato collettivamente agli eredi all’indirizzo del defunto P.P. (cioè nell’immobile occupato dal signor B.P. che ha di fatto ricevuto la notifica); c) di tale provvedimento essi hanno avuto conoscenza solo nel 2006 allorchè il comune notificò loro l’avvio del procedimento preordinato all’emissione dell’ingiunzione alla demolizione; d) essi, quindi, a mezzo del loro legale, facevano presente al comune di non aver mai avuto notizia delle richieste di integrazione documentale su cui si basava il diniego e chiedevano pertanto reiteratamente che il comune ritirasse il provvedimento; e) la richiesta di ritiro del diniego era tuttavia respinta dal comune di Sperlonga, prima con nota del 26 giugno 2008 e, poi, con successiva nota del 7 aprile 2009 con cui il comune si determinava a respingere definitivamente le istanze di riesame presentategli; f) alla nota del 7 aprile faceva quindi seguito l’ingiunzione alla demolizione del 17 aprile 2009 (va precisato che l’atto reca la data del 17 aprile 2008 ma si tratta all’evidenza di rifuso poiché esso cita nel preambolo atti successivi alla data del 17 aprile 2008 per cui deve ritenersi che vi sia stato un errore materiale nella indicazione dell’anno).

2. Ciò premesso con il ricorso i ricorrenti – che formalmente impugnano solo il diniego del condono del 8 ottobre 2001 e l’ingiunzione alla demolizione del 17 aprile 2009 – denunciano che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto, non avendo essi mai ricevuto comunicazione né delle richieste di integrazione documentale del comune né dello stesso successivo e conseguente diniego e non potendo considerarsi idonea la notifica eseguita al domicilio del loro dante causa (che era morto sin dal 1992), non possono in alcun modo esser considerati responsabili delle conseguenze dell’inerzia tenuta dal signor B.P..

3. Il comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio.

Si è costituito in giudizio il signor B.P. che ha chiesto – benché egli da quel che è dato capire abiti nell’immobile di cui è stata ingiunta la demolizione – che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività o, in via subordinata, respinto.

4. Con ordinanza n. 429 del 17 settembre 2009 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre premettere che il reale oggetto dell’impugnazione proposta dai ricorrenti è costituito dal provvedimento con cui, in data 7 aprile 2009, il responsabile del settore urbanistico- sportello unico dell’edilizia ha chiuso il procedimento di riesame del provvedimento dell’ottobre 2001 con cui era stata dichiarata improcedibile (respinta) l’istanza di condono edilizio presentata dal defunto P.P..

L’atto del 7 aprile 2009 costituisce l’atto terminale di un procedimento di riesame che il comune aveva avviato a seguito della richiesta di annullamento del provvedimento che aveva negato il condono a causa dell’omessa integrazione documentale richiesta illo tempore dall’amministrazione; in pratica si tratta di un atto di conferma propria con cui il comune ha ritenuto insussistenti i vizi di legittimità che i ricorrenti a mezzo del loro legale avevano indicato; della conferma propria vi sono infatti tutti gli indici sia formali che sostanziali dato che: a) sotto il profilo formale l’atto del 7 aprile – che è stato anche preceduto da una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – si autodefinisce "provvedimento conclusivo" di un subprocedimento per richiesta di annullamento e per la riammissione a procedimento istruttorio della pratica di condono edilizio in questione; b) sotto il profilo sostanziale risulta dall’atto che il comune ha proceduto a una nuova valutazione della fattispecie (attraverso, oltretutto, il coinvolgimento del signor B.P. che ha interloquito nel procedimento "confermando" di aver comunicato agli altri coeredi le "continue richieste di documentazione inoltrate dal comune").

La prima conclusione è quindi che l’atto del 7 aprile 2009 costituisce un provvedimento di conferma che ha pertanto sostituito l’atto confermato, cioè il provvedimento del 8 ottobre 2001.

Come accennato, nell’epigrafe del ricorso i ricorrenti non individuano l’atto del 7 aprile 2009 come oggetto della loro impugnazione facendo esplicito riferimento solo all’originario diniego dell’ottobre 2001 e all’ingiunzione alla demolizione del 17 aprile 2009; tuttavia il Collegio ritiene che il ricorso vada interpretato in via logica e sistematica e, in questa prospettiva, non può che ritenersi che l’oggetto principale di esso sia costituito dalla conferma del 7 aprile 2009.

I motivi infatti investono chiaramente questo atto (e, in via derivata, l’ingiunzione alla demolizione), mentre il formale riferimento al provvedimento del 8 ottobre 2001 non può esser considerato decisivo, se non in un’ottica formalistica, che, ove seguita, implicherebbe una declaratoria di inammissibilità del ricorso dato che: a) l’impugnazione del provvedimento del 8 ottobre 2001 sarebbe inammissibile (prima ancora che per tardività, come eccepito dal signor B.P.) perché quell’atto è stato sostituito dall’atto di conferma e quindi giuridicamente non esisteva (più) al tempo della proposizione del ricorso; b) l’impugnazione dell’ingiunzione alla demolizione sarebbe inammissibile perché avverso la stessa non sono state proposte autonome censure.

6. Premesso quindi che l’oggetto principale dell’impugnazione è il provvedimento del 7 aprile 2009 e che il ricorso – che è stato notificato il 13 giugno 2009 – rispetto all’impugnazione di tale atto non può esser considerato tardivo dato che non risulta dagli atti né è stato provato che tale provvedimento sia stato comunicato o comunque conosciuto dai ricorrenti in epoca anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla data del 13 giugno 2009, può passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto.

7. E infatti il Collegio condivide l’assunto dei ricorrenti secondo cui, non essendo stato loro personalmente comunicata la richiesta di integrazione documentale della istanza di condono, essi non possono essere considerati responsabili della omessa integrazione cosicchè il comune ha illegittimamente dichiarato improcedibile la pratica.

La circostanza che le richieste di integrazione (perché tali richieste sono state reiterate dal comune) siano state "regolarmente notificate agli eredi di P.P." presso l’indirizzo in vita di quest’ultimo e "ritirate da persone diverse in nome e per conto dei citati eredi" (si legga il preavviso di rigetto del 26 giugno 2008) non esclude l’illegittimità perché – essendo il signor P.P. deceduto il 1° marzo 1992 ed essendo tale circostanza nota al comune – quest’ultimo avrebbe dovuto curare la comunicazione a ciascuno degli eredi eventualmente facendo ricorso, in caso di loro irreperibilità o di ignoranza del luogo di loro residenza, dimora o domicilio, agli strumenti previsti dall’ordinamento, per dare conoscenza legale dei suoi atti (tra l’altro almeno uno degli eredi risiede nel comune di Sperlonga per cui, almeno nel suo caso, non sarebbe stato eccessivamente difficoltoso procedere a comunicazione nei suoi confronti).

È invece irrilevante quanto sostenuto dal signor B.P. e dai soggetti, le cui dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono state allegate al suo atto di costituzione in giudizio, in ordine all’avvenuta comunicazione verbale delle richieste dell’amministrazione agli altri coeredi, dato che la richiesta di integrazione documentale è una dichiarazione di tipo recettizio con conseguente onere del dichiarante di portarla nella sfera di normale conoscibilità del destinatario, onere che nella specie non è stato adempiuto, non potendosi ritenere formalità idonea a portare nella sfera di normale conoscibilità degli eredi, residenti altrove, comunicazioni eseguite all’ultimo domicilio del defunto (peraltro tutte, salvo la prima, in epoca posteriore di oltre un anno alla morte).

8. Il ricorso deve quindi essere accolto e, di conseguenza vanno annullati il provvedimento di conferma del 7 aprile 2009 e, in via di illegittimità derivata, la conseguente ingiunzione alla demolizione del 17 aprile 2009. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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