T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1015

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la signora V. impugna le graduatorie indicate in epigrafe o meglio il decreto di approvazione delle graduatorie nella parte in cui non ha previsto una graduatoria di seconda fascia relativamente alla classe di concorso A076.

In pratica la ricorrente – che è titolare di abilitazione per la classe A075 inserita nell’ambito disciplinare n. 6 insieme alla classe di concorso A076 dal D.M. 10 agosto 1998, n. 354 – sostiene di essere titolare anche di abilitazione per la classe A076 in quanto abilitata per la classe A075 e in possesso del titolo di studio per l’accesso alla classe A076 (come stabilito dalla circolare ministeriale n. 215 del 1999 e come confermato dalla circostanza che, avendo fatto domanda per l’ammissione un corso abilitante per la classe A076 bandito in forza della ordinanza n. 153 del 1999, era stata esclusa perché ritenuta già in possesso dell’abilitazione in contestazione).

Di conseguenza la mancata redazione della graduatoria di seconda fascia per la classe A076 nel presupposto (meglio esplicitato nella nota impugnata a mezzo dei motivi aggiunti) della mancanza di aventi titolo sarebbe illegittima.

Con il ricorso e i relativi motivi aggiunti la signora V. chiede quindi che sia annullato in parte qua il decreto di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva e accertato il suo diritto all’inserimento nella graduatoria di seconda fascia per la classe A076.

2. L’amministrazione resiste al ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come è noto la questione della spettanza della giurisdizione sulle controversie nella materia della formazione e dell’inserimento nelle graduatorie scolastiche ha formato oggetto per lungo tempo di contrasti giurisprudenziali.

Tali contrasti tuttavia sono ormai venuti meno dato che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è uniformata alla posizione che da lungo tempo era stata adottata dalle sezioni unite della Cassazione che, nel presupposto della non assimilabilità di queste procedure a concorsi pubblici, avevano ritenuto che il relativo contenzioso spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11, Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 febbraio 2008, n. 3399, T.A.R. Lazio, Latina, 21 aprile 2009, n. 358).

4. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile spettando la giurisdizione sulla controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale il processo potrà essere continuato in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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