T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-12-2011, n. 9631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato sulla sula istanza di rilascio di permesso di soggiorno a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (c.d. sanatoria colf badanti), deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento.

L’amministrazione ha deposito in data odierna una nota con la quale ha comunicato di aver adottato in data 21.11.2011 un decreto di irricevibilità dell’istanza di regolarizzazione.

Ritiene il collegio che la conclusione con provvedimento espresso del procedimento determini la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *