T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-12-2011, n. 9628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere e deduce la violazione del termine di conclusione del procedimento.

All’odierna udienza, l’amministrazione resistente ha comunicato, con nota del 10.10.2011, di aver rilasciato in data 4.10.2011 al ricorrente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di completamento della procedura di emersione.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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