Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 07-11-2011, n. 40119

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 22 novembre 2010, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di L.V.G., indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, avverso l’ordinanza del 22 ottobre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura personale della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone quale unico sostanziale motivo la mancanza o la contradaittorietà della motivazione sul punto della gravità degli indizi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare.

2. Infatti, le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, attraverso la rinnovata valutazione degli elementi indiziari acquisiti.

Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ravvisare la gravità del compendio indiziario del L. V.; a tal fine ha individuato (v. da pagina 3 a pagina 7 della motivazione) nella lettura congiunta di una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali specificamente indicate, anche di colloqui in carcere nonchè dai servizi di video-osservazione dal cui esame complessivo emerge il concreto apporto fornito dall’odierno ricorrente al sodalizio mafioso.

Dalla linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di contrastare la valenza persuasiva delle emergenze investigative menzionate nel provvedimento impugnato e di contrapporvi altre circostanze assertivamente favorevoli all’assunto difensivo, si traduce nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario, in contrasto con quella fatta argomentatamente propria dal Giudice del merito: il che non può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità. 3. Del pari, infondati sono gli argomenti addotti dal ricorrente per contrastare la presunzione di pericolosità dell’indiziato e di adeguatezza della sola misura inframuraria, dettata dall’art. 275 c.p.p., n. 3, per il caso in cui si proceda per i reati indicati dall’art. 51 c.p.p.; essi si concretano, per un verso, nella denuncia di sostanziale iniquità della norma, certamente inidonea a giustificare la sua disapplicazione e per altro verso nella ribadita contestazione della gravità indiziaria, in base a deduzioni sulla cui inammissibilità si è dianzi detto.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Devono disporsi, altresì, le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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