T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame il cittadino extracomunitario Y.Z. impugna il "decreto di rigetto dell’istanza volta alla legalizzazione del rapporto di lavoro ex l. 189/02" (così testualmente l’oggetto del gravame), specificando poi che il 22.9.2009 Nozza Antonelli Battista aveva presentato alla Prefettura di Bergamo domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009 n. 102 in suo favore, evidenziando che la Prefettura avrebbe ritenuto non procedibile la domanda per non essersi presentato il datore di lavoro alla convocazione. Il ricorrente conclude chiedendo di "concedere il permesso di soggiorno della validità di 6 mesi per attesa occupazione" e formulando richiesta istruttoria di acquisizione degli atti del procedimento.

Va rilevato che non è stato prodotto in giudizio l’atto impugnato, del quale – come s’è visto – neppure sono indicati gli estremi identificativi.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione producendo in giudizio una serie di documenti frai i quali altro 8distinto) ricorso notificato ma non depositato in giudizio.

Alla c.c. del 26.10.2011 la Sezione ha emesso l’ ordinanza n. 1477/11 (depositata il 27.10.2011), con la quale è stato ordinato all’Amministrazione di depositare in giudizio il provvedimento impugnato.

In esito a detta ordinanza, l’Avvocatura dello Stato, con nota 2.11.2011 prot. n. 1999/2011, ha partecipato che: "il provvedimento impugnato è inesistente e non può pertanto essere prodotto", soggiungendo che "dalla nota in data 13.6.2011 della prefettura di Bergamo (doc. n. 7 delle produzioni di questa difesa) si evince che è in corso il riesame della posizione del ricorrente…".

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Invero, risulta inammissibile il ricorso proposto nei confronti di atto inesistente.

Neppure può procedersi alla conversione del rito, posto che nel gravame non è contenuta la ben che minima indicazione riguardo alla sussistenza di un comportamento inerte dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio, attesa la natura della controversia, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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