Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 07-11-2011, n. 40135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M., indicato quale responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 337, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, del 23 maggio 2011, che, – in accoglimento dell’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza con la quale il Gip dello stesso tribunale ha sostituito la custodia cautelare in carcere inizialmente applicata all’indagato con la misura degli arresti domiciliari – ha ripristinato la custodia carceraria.

Il giudice del riesame ha ritenuto che i fatti contestati e la personalità dell’imputato rendessero necessario il ricorso alla custodia carceraria, non essendo idonea quella domiciliare ad escludere il pericolo di reiterazione del reato e di fuga dell’indagato.

Avverso tale decisione ricorre, dunque, F.M. che deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla disposta misura carceraria.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Pacifica e non contestata la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, arrestato nella flagranza dei reati contestati, il tema oggetto d’esame attiene unicamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, individuate dal tribunale, come sopra precisato, nei pericoli di fuga e di reiterazione del reato.

Orbene, sotto tale profilo certamente inesistente deve ritenersi il dedotto vizio motivazionale, posto che correttamente e coerentemente motivata, rispetto agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, appare l’ordinanza impugnata con riguardo alla necessità di confermare il ricorso ad un più efficace, seppur più afflittivo, provvedimento di custodia.

A tale riguardo, è stato giustamente osservato come i precedenti penali specifici dell’indagato, la sua irregolare presenza sul territorio dello Stato, l’assenza di fissa dimora, la mancanza di qualsiasi attività lavorativa, indicativa del fatto che egli trae dal delitto i mezzi per il proprio sostentamento, i legami con ambienti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, la pericolosità sociale dello stesso, come emersa in occasione dell’arresto in flagranza, allorchè non ha esitato a resistere all’intervento dell’autorità di polizia, evidenziassero la concreta presenza di esigenze di cautela sotto i diversi profili del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Esigenze che il tribunale ha legittimamente ritenuto che possano essere adeguatamente salvaguardate solo con l’applicazione della misura cautelare in carcere, escludendo, dunque, il ricorso alla custodia domiciliare, ritenuta inidonea a garantire le esigenze di difesa della società.

Stante la sua manifesta infondatezza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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