Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25-08-2011) 07-11-2011, n. 40155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 20- 12-2010, confermava quella emessa dal Gip del tribunale della stessa città il 23-9-2010, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti A.A., con la contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (appartenenza alla cosca Serraino di San Sperato di Reggio Calabria, con il ruolo di pedina incaricata di eseguire gli ordini e di portare a compimento le azioni delittuose).

Il tribunale, premesso che l’attuale operatività della cosca emergeva da sentenze irrevocabili da cui ne risultano l’organigramma e i rapporti con gli altri gruppi operanti su quel territorio, ravvisava il raggiungimento della soglia di gravità indiziaria negli esiti di intercettazioni ambientali in gran parte delle quali A., socio con i figli della Nova Edil sas, figura tra gli interlocutori, in altre viene evocato.

Conversazioni ritenute sintomatiche di strettissimi legami dell’indagato con i S. (in una gli viene chiesto se abbia visto il principale, che poi risulta essere S.D.; in un’altra A. afferma che per S.P. sarebbe disposto a tutto); di elargizione da parte sua di somme di denaro per le esigenze della consorteria; di timori per possibili controlli da parte delle forze dell’ordine; di partecipazione a summit tra i sodali, mascherati sotto incontri conviviali; di conoscenza delle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale richiamava la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 escludendo la prova di elementi atti a vincerla.

Ricorre A. avverso tale ordinanza per il tramite del difensore avv. Antonio Managò, deducendo con unico motivo vizio di motivazione in relazione all’art. 273 c.p., commi 1 e 1 bis e art. 125 c.p.p., nonchè art. 416 bis c.p..

Sull’attuale operatività della cosca Serraino, il ricorrente rileva la mancata valutazione da parte del tribunale del recente annullamento da parte di questa corte (sentenza della sesta sezione 12-11-2009) della sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria che aveva condannato S.D. ed altri per appartenenza alla stessa associazione, sull’assunto che altri imputati dello stesso reato, giudicati con rito ordinario, erano stati assolti per insussistenza del fatto.

Sul contenuto delle intercettazioni valorizzate dal tribunale, il ricorrente osserva, quanto a quella del 7-4-2008 ( A., parlando con altri soggetti sconsiglia di recarsi per la cena in un certo locale, in quanto abitualmente frequentato da "sbirri"), che era attendibile che la ragione dell’affermazione fosse di volersi dissociare dagli altri per raggiungere la moglie in una casa al mare, non potendo comunque escludersi il desiderio di non essere visto dalle forze dell’ordine in compagnia di pregiudicati.

Quanto poi alla circostanza, risultante da un’altra intercettazione, che A. avesse fornito a S.D. 500 Euro destinati al fratello P. detenuto ad Ascoli Piceno, nonchè 250 Euro per il viaggio, l’elargizione era da attribuire a pura liberalità, e nulla aveva a che vedere con l’interesse della cosca, stante l’esistenza di un rapporto di amicizia con S.P..

Come pure costituivano gesti di liberalità le elargizioni risultanti da altre intercettazioni, mentre l’assegno emesso in favore di R. F. per 2500 Euro, era la cortesia di uno scambio di assegni.

Il fatto che in altra conversazione si parli di A., non presente (il 27-7-2008 G.N. e O.M., rientrando da un viaggio, discutono dell’opportunità di fermarsi l’indomani a Vibo Valentia, ma desistono dal progetto per timore che l’indagato possa riferirlo a Se.Do.), non è avvalorato da elementi di riscontro, indispensabili in caso di conversazioni fra terzi, senza contare che G., come anche Gi., genero del boss Se.Do., erano destinatari di procedure esecutive per crediti impagati promosse da A..

L’affetto manifestato per S.P. in una conversazione, gli accordi per far visita a Se.Do., in detenzione domiciliare, eludendo i controlli delle forze dell’ordine, la soddisfazione manifestata da R. per non essersi recato con A. ad un appuntamento dove sarebbero stati controllati dalle forze dell’ordine, che emergono da altre conversazioni intercettate, sono poi qualificati irrilevanti per sostenere l’appartenenza dell’indagato all’associazione.

Erroneamente il tribunale ha individuato dei summit nelle "mangiate" in uso in Calabria in determinate circostanze, mentre non ha tenuto conto, nella conversazione relativa all’imprenditore L., non solo che A. era rimasto in silenzio, ma che non risulta appartenere alla cosca il D. ( D.) al quale era stato consigliato all’imprenditore di rivolgersi.

Nè nell’ordinanza si è tenuto conto dell’assoluzione di A. dal reato associativo con sentenza del 2005 della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Con motivi aggiunti depositati il 5-8-2011 presso il Tribunale di Reggio Calabria, qui pervenuti il 10 agosto, l’avv. Michele Priolo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle stesse norme citate nel ricorso.

A fronte della contestazione provvisoria del ruolo di pedina incaricata di eseguire gli ordini impartiti, nell’ordinanza non si trovano riferimenti a condotte di quel tipo attribuibili all’indagato, condotte che comunque non si rinvengono nel contenuto delle intercettazioni, sempre interpretate dal tribunale in senso sfavorevole ad A. sia quando era stata fornita la prova della loro attinenza a comportamenti leciti (è il caso dello scambio di assegni con R.F., è il caso dei rapporti con Gi. e G.), sia quando era possibile leggerle in chiave quanto meno alternativa (gli incontri conviviali letti come summit degli appartenenti alla cosca). Si richiamano le dichiarazioni testimoniali ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. e le CT di parte allegate alla memoria difensiva, non considerate nell’ordinanza impugnata, che ha pure trascurato come l’indagato, nelle intercettazioni, non dialoghi mai con i capi della cosca e come le sue conversazioni non attengano mai alla programmazione di reati fine, limitandosi ad evidenziarne l’amicizia con S.P. e Do. (non indagati nel presente procedimento), che ben può giustificare talune elargizioni di denaro destinate al primo, in stato di detenzione.

Ulteriore aspetto ignorato dal tribunale: la prova della mancata fornitura da parte di A. di materiali edili alle imprese operanti sul territorio ritenuto di competenza della cosca.

Motivi della decisione

Tanto il ricorso, quanto i motivi nuovi, sono infondati e vanno disattesi.

La deduzione, da parte di entrambi i difensori, dei vizi dell’ordinanza impugnata in ordine al raggiungimento della soglia della gravità indiziaria, fa leva sulla parcellizzazione dei plurimi indizi richiamati dal tribunale, abilmente isolati uno dall’altro dai ricorrenti, per sottoporli a chiavi di lettura alternative, trascurando il quadro complessivo, emergente dal provvedimento gravato, delle risultanze delle intercettazioni, che disegnano gli strettissimi legami dell’indagato con la cosca S., avvalorati dall’elargizione da parte sua di somme di denaro per le esigenze dei sodali detenuti, dalle sue preoccupazioni per possibili controlli da parte delle forze dell’ordine, dalla sua partecipazione ai summit tra gli associati, dalla conoscenza delle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti.

Va in primo luogo tenuto conto che, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso principale, è privo di ricadute sulla sussistenza del requisito della gravità degli indizi, nel presente procedimento, l’annullamento da parte di questa corte (sentenza della sesta sezione penale in data 12-11-2009) della sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria che aveva condannato S.D. ed altri per il reato associativo. Infatti non solo si tratta di annullamento con rinvio, ma esso è stato determinato, come risulta dalla decisione allegata al ricorso, dal rilievo che altri imputati dello stesso reato, giudicati con diverso rito, erano stati assolti non già, come sostiene il ricorrente, per insussistenza del fatto, bensì con la diversa formula "per non aver commesso il fatto" in considerazione della ritenuta estraneità all’associazione del collaboratore di giustizia C. e quindi dell’inaffidabilità delle sue dichiarazioni, queste ultime del tutto estranee al quadro indiziario a carico di A..

Tanto premesso, del tutto logica ed immune da censure risulta la motivazione del provvedimento impugnato che, dal coacervo delle intercettazioni nelle quali A. o è partecipe, oppure viene evocato, ha tratto l’esistenza di gravi indizi della sua appartenenza alla cosca, evidenziando che:

– in quella del 7-4-2008, l’indagato, parlando con altri soggetti, sconsiglia di recarsi per la cena in un certo locale, in quanto abitualmente frequentato da "sbirri"; poi, alla domanda di R. F. se abbia visto il "principale", chiede se si riferisce a M. o a L. (rispettivamente Se.Do. e D.), dichiarando più avanti di aver dato a D. 500 Euro destinati al fratello P. detenuto ad Ascoli Piceno, nonchè 250 Euro per il viaggio; a fronte del chiaro tenore della prima parte della conversazione, significativo di organizzazione verticistica del gruppo e della preoccupazione di evitare controlli delle forze dell’ordine (preoccupazione che ritorna nella conversazione del 5-5- 2008, in cui R.F. racconta che doveva recarsi con A. a trovare una persona, appuntamento fortunatamente fallito perchè altrimenti sarebbero stati controllati dalle forze dell’ordine), è priva di qualunque logico fondamento – in quanto, se reale, sarebbe stata esplicitata – l’interpretazione alternativa sostenuta nel ricorso, secondo cui A. avrebbe in tal modo voluto sottrarsi all’incontro con gli amici – che il ricorrente stesso riconosce essere dei pregiudicati -, per raggiungere la moglie in una casa di villeggiatura;

– il 27-9-2008 R.F. dichiara di aver ricevuto da N. (l’indagato), 200 Euro che servono ad altri per recarsi ad un colloquio, conversazioni, questa e parte della precedente, entrambe ritenute, con ragione, indicative di contributi economici forniti da A. ai sodali detenuti, nell’interesse della consorteria, essendo non plausibile, stante il contesto, che si tratti di singoli atti di pura liberalità nei confronti di amici;

– in un’altra conversazione captata, R.F., detto (OMISSIS), e l’odierno indagato parlano dei loro legami con la famiglia Serraino e A. afferma che per P. farebbe qualunque cosa aggiungendo che la famiglia Serraino lo ha cresciuto;

– il 7-4-2008 più soggetti, tra i quali A. e i due omonimi R.F., si consultano circa le modalità per andare a trovare Se.Do. in regime di detenzione domiciliare, senza essere sorpresi dalle forze dell’ordine addette al controllo e più avanti A. riferisce le modalità di rinvenimento di due microspie all’interno di un’autovettura: conversazioni, questa e la precedente, con ragione ritenute dal tribunale segno di risalente e radicata devozione di A. nei confronti della famiglia Serraino, a capo della cosca.

A fronte della portata gravemente indiziaria delle conversazioni evidenziate, la circostanza che quella del 26-3-2008 tra l’Indagato e R.F., detto (OMISSIS), possa in effetti riferirsi ad un cambio di assegni – e non ad un finanziamento nell’interesse del sodalizio -, come risulta dal tenore del colloquio, avvalorato dalle produzioni documentali allegate alla memoria a firma dell’avv. Priolo, non è idonea a comportare l’abbassamento sotto la soglia della gravità degli indizi sopra ricordati.

D’altro canto, il valore indiziario della conversazione del 27-7-2008 – in cui G.N. e O.M., rientrando da un viaggio, discutono dell’opportunità di fermarsi l’indomani a Vibo Valentia, ma desistono dal progetto per timore che l’indagato possa riferirlo a Se.Do.-, significativa della posizione autorevole occupata nel gruppo da A., non è sminuito dalla circostanza che il ricorrente abbia provato, attraverso la testimonianza di una dipendente della società Nova Edil, che A. ha una vertenza civile con G. per il parziale mancato pagamento di una fornitura di materiale edile – e che è in atto un ulteriore contenzioso civile tra l’indagato e Gi.Fa., genero del boss Se.Do.-, in quanto, come ben osservato dal tribunale, l’appartenenza alla consorteria non esclude necessariamente contrasti per motivi economici tra gli appartenenti.

Nè, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la conversazione tra terzi necessita in questo caso di riscontri, essendo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato relativo a tutt’altra fattispecie, inerente ad un’unica intercettazione, di contenuto generico, e fra soggetti non appartenenti all’associazione, quale non è quella in esame.

Fondatamente, poi, il tribunale ha tratto indizi a sostegno dell’appartenenza di A. al sodalizio, da un lato dalla sua partecipazione alle cd. "mangiate" tra sodali, in realtà summit degli associati (uno dei quali organizzato personalmente da lui in una stalla di sua proprietà), la cui reale natura è stata plausibilmente desunta dalle intercettazioni in data 12 e 13 Ottobre 2010, dall’altro dal suo accesso alle notizie riservate relative alle infiltrazioni della cosca nel settore degli appalti, risultante da due intercettazioni. Nella prima, del 7-4-2008, A. comunica che l’imprenditore L.V., contiguo alla famiglia Oppedisano, si sarebbe recato da loro con G.N., presente M. (diminutivo di Se.Do.). L’interpretazione del tribunale che si tratti di un appalto e che il colloquio sia indicativo del fatto che l’associato, il quale svolge lavori in territorio diverso da quello di competenza, deve avere l’autorizzazione del gruppo che opera in quella zona e riconoscergli una congrua ricompensa, è verosimile in quanto confermata da un’altra conversazione intercettata, in cui, presente A., si parla ancora di L. e R. riferisce che, essendosi questi aggiudicato un appalto, gli ha consigliato di presentarsi a D. il piccolo.

A fronte di quanto esposto, sono destinati a restare recessivi, nella presente sede cautelare, gli elementi, di segno negativo, non suscettibili di incidere sul quadro indiziario valorizzato nel provvedimento impugnato, evidenziati nei motivi aggiunti, e cioè che le conversazioni non siano relative alla programmazione di reati fine, che A. non dialoghi mai direttamente con i capi cosca, che egli non abbia fornito materiali edili alle imprese operanti sul territorio ritenuto di competenza della cosca.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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