T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, che è diventata proprietaria del mappale qui di manifestato interesse (già n. 1/parte del Fg. 10 ed ora n. 822) solo in virtù del relativo acquisto e a seguito di sottoscrizione di inerente convenzionecontratto nel corso del 2005, insta affinché questo Tribunale, nel dichiarare l’inadempimento del Comune dell’obbligo – a suo dire già assunto all’atto della approvazione del connesso PIP nel 2000 – di provvedere, a proprie spese, all’interramento di una linea elettrica che attraversa, con vincolo di servitù, il detto mappale ed alla eliminazione del relativo traliccio di sostegno che ivi ancora insiste. A tale domanda – che si basa sull’asserita violazione della citata convenzione ex art. 27 della L. n. 865/71, sulla ritenuta violazione di obblighi pattizi e sulla incisione del principio dell’affidamento – si accosta una ulteriore domanda di condanna all’esecuzione in forma specifica del detto obbligo o comunque di esatto adempimento in termini materiali; è, altresì, connessa una domanda di risarcimento da ritardo od, in alternativa, una domanda risarcitoria per equivalente.

Il Comune di Castegnato – all’uopo costituitosi in giudizio – ha partitamente confutato gli assunti della società ricorrente, premettendo carenza di legittimazione attiva della stessa per mancanza di specifici contenuti utili d’obbligo del tipo sopra descritto nel corpo della convenzione del 2005 ed il fatto che, nel caso, il mappale de quo è stato ceduto dal Comune e non dalla (ancora) precedente proprietaria che, nel corso del 2004, aveva ceduto – con trasferimento degli oneri comuni de quibus – altri mappali finitimi alla società ricorrente medesima e non gravati di tale servitù.

All’U.P. del 9.XI.2011, dopo breve discussione tra le parti, la causa è stata spedita a sentenza.

Può prescindersi dalla vista e ritenuta eccezione del Comune di Castegnato.

È invero chiaro per il Collegio che il mappale in questione non deriva dalla compravendita (parte venditrice T.L.) intervenuta nel 2004 ma dalla vendita del comune alla società ricorrente nel 2005. Tuttavia entro tali limiti la domanda di quest’ultima può ritenersi ammissibile per quanto si annoterà.

Va, tuttavia ed in primo luogo, ricordato che la competenza a decidere intorno a tutte le domande descritte è di questo giudice (v. TAR BS 2593/09 e 577/11; la giurisprudenza ivi citata e, nello specifico, Cass. SS.UU. 24419/010); nè risulta che la convenzione del 2005 sia scaduta ad oggi, data la sua durata quantomeno decennale se non quindicinale (v. atti).

Ed invero, anche a voler ritenere che, nel caso, la detta durata in relazione ad un P.I.P. sia solo decennale, la stessa verrebbe a scadere, quantomeno, nel 2015 (vedasi peraltro art. 51 l. 437/78).

Sicchè in ogni caso e pur a tutto concedere sul fatto che i detti declinati obblighi fossero previsti unilateralmente dal 2000 – data di intervenuta definizione a tale anno del P.I.P. (aspetto questo che confligge con quanto pacificamente statuito dalla giurisprudenza la quale fa decorrere la validità di tali obblighi solo dalla sottoscrizione della inerente convenzione) – va comunque osservato che il termine prescrizionale di specie inizia a decorrere solo dal momento in cui si è esaurito il periodo per l’adempimento relativo (e qui in discussione) il quale resta in precedenza temporale di carattere spontaneo. Lo stesso perciò, prima di tale scadenza, può essere portato a conclusione solo per libera volontà del contraente onerato.

Ma, nel caso, è evidente che tale periodo di validità della convenzione e di efficacia della stessa non si è ancora esaurito poiché essa è ancora in corso in quanto mancano 4 anni alla sua scadenza che interverrà nel 2015 (quanto meno).

E dunque e allo stato non sussiste alcun inadempimento comunale del tipo prospettato. Ciò non toglie che – in forza del rinvio dinamico di cui all’art. 15 della più volte citata e più che ancora operante convenzione del 2005 – il declinato obbligo sopra descritto è, sotto ogni aspetto, in carico al Comune.

Del resto, quest’ultimo non contesta quell’affermazione della società secondo la quale tutti i tralicci insistenti nell’area del PIP dovrebbero subire la medesima obliterazione materiale a spese proprie (art. 64, 2° c. Dec. Lg.vo 104/10). Ed invero il Comune si limita a sostenere il contrario solo nel caso di specie ma altrimenti solo affermando che nella convenzione del 2005 insiste (a negatoria di tale obbligo) la presa di cognizione di una già esistente servitù di elettrodotto. Ma tale aspetto non è in discussione. È invece solo in discussione, in pacifica permanenza della stessa sul sito, a chi spetti l’intervento materiale del tipo di cui sopra; il quale determina solo una diversa condizione loci sullo stesso mappale della medesima servitù ivi già in essere. D’altra parte il detto obbligo comunale risulta certamente ribadito in atto GM n. 67 del 26.5.2005 (capo III e pur nello schema della convenzione tipo del 2001; art. 6; C.C. n. 23 del 22.5.2001).

Date le conclusioni anche la ulteriore domanda attorea resta altrimenti inaccoglibile; nel mentre le stesse conclusioni di cui sopra valgono per la domanda risarcitoria da ritardo.

Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, – respinge tutte le domande attoree.

Le spese di lite sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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