Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell’INPS dall’odierna intimata, lavoratrice agricola a tempo determinato con qualifica di operaio comune, affermandone il diritto all’attribuzione di un maggiore importo del trattamento di disoccupazione agricola già percepito per l’anno 2002, perchè calcolato dall’Istituto previdenziale in base al salario medio convenzionale "congelato" all’anno 1995, anzichè sulla base del salario previsto dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari. La Corte di merito ha osservato che, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 il quantum della prestazione previdenziale doveva determinarsi in base alla retribuzione contrattuale (c.d. salario reale), se superiore al salario medio convenzionale; e nella specie, ciò si era verificato per l’anno in discussione, dovendo in detta retribuzione computarsi, nonostante la sua denominazione, anche l’emolumento convenzionalmente indicato come "quota di TFR".
Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
Motivazione semplificata.
1. Nell’unico motivo l’INPS, deducendo violazione degli artt. 46, 51 e 52 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002, in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., art. 2120 cod. civ. e L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, sostiene che la "quota di TFR" va esclusa dalla retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, per avere tale voce contrattuale – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – natura di salario differito, come tale escluso, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
2. Il ricorso è fondato.
3. Questa Corte, pronunciandosi in controversie in tutto analoghe a quella in esame, ha ripetutamente enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di indennità di disoccupazione ed ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale – da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva" (cfr. Cass. n. 200 del 2011, n. 11152 del 2011, n.18516 del 2011 e numerose altre conformi).
4. Si rileva, altresì, che, recentemente, il significato della norma di cui al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 così come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, è stato esplicitato anche dal legislatore, il quale, nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 (convertito nella L. n. 111 dello stesso anno), ha stabilito, testualmente, che "Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 18, comma 18 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utili per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 5. In definitiva il ricorso dell’INPS va accolto e, cassata per l’effetto la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’assicurata quanto all’inserimento della quota di TFR nella base di calcolo della indennità di disoccupazione oggetto di causa.
6. Considerando che questa Corte si è pronunciata solo di recente sulla questione dibattuta e tenuto conto della sopravvenienza della norma interpretativa citata nelle more del presente giudizio si compensano fra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’assicurata quanto all’inserimento della quota di TFR nella base di calcolo della indennità di disoccupazione oggetto di causa. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
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