T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuti e dati per noti e letti i motivi di ricorso e le avverse argomentazioni della difesa erariale;

Preso atto delle conclusioni orali delle parti in causa all’U.P. del 23.11.2011;

Rilevato che, nel caso, si controverte intorno alla legittimità o meno di un atto del tutto vincolato a mente del c.d. di cui agli artt. 24 IV comma del Decreto legislativo 286/98 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/99;

Considerato che tale combinato non consente, in modo chiaro ed inequivocabile che un primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale possa essere trasformato, ad intervenuto esaurimento di un primo rapporto stagionale medesimo, in un diverso permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato;

Annotato che risultano essere state poste in essere (v. annotazione specifica in atto pubblico impugnato) le procedure di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 241/90 e che non è ipotizzabile l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento diverso da quello qui impugnato;

Vista la relazione della Questura con la quale si ricostruisce l’intera vicenda senza che, con riguardo a ciò, vengano formulate contestazioni dalla parte ricorrente;

Ritenuto perciò di dover respingere il ricorso con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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