T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

X.F., entrato clandestinamente in Italia in data 3.3.2006, ancora in minore età ed affidato dai servizi sociali del Comune di Cremona in data 24.4.2006 alla sorella Mullahi Djaloshe con atto di affido reso esecutivo dal giudice tutelare di Cremona, impugna il decreto in data 8.11.2007 del Questore della provincia di Cremona con cui è stata rigettata la sua domanda intesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro autonomo.

Il provvedimento si fonda sulla circostanza che il ricorrente all’atto del raggiungimento, in data 19 aprile 2007, della maggiore età non aveva maturato i tre anni di permanenza sul territorio italiano, come disposto dall’art.32, co.1 bis del T.U. Imm. 286/98, né risultava essere iscritto ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo inferiore a due anni.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce eccesso di potere, violazione di legge in relazione agli artt.5,31,32 del D.lgs 286/98, in quanto il comma 1 dell’art.32, in base alla sentenza della Corte Cost. 5.6.2003, n.198, deve essere interpretato come relativo ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4.3.1983, n.184, sia amministrativo, sia giudiziario che di fatto. Pertanto la fattispecie riguardante la sua situazione deve essere decisa alla stregua delle ipotesi disciplinate dal comma 1 dell’art.32 e non del comma 1 bis concernenti le ipotesi dei soggetti entrati clandestinamente non accompagnati.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

In effetti, la ricostruzione dell’art.32, 1° comma, del DLgs 286/98, nell’accezione antecedente della stessa disposizione alla modifica intervenuta con la legge n.94/2009, è conforme a quanto sostenuto

dal ricorrente. Infatti, quest’ultimo, affidato ai sensi della legge n.184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Cremona alla sorella ed al cognato, regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato, pertanto, l’art.32, comma 1, va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia affidamento, amministrativo, giudiziario e anche di fatto, ai sensi dell’art.2 della legge citata 184/1983, come del resto testimonia l’utilizzo dell’avverbio "comunque"da parte dell’art.32 (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 24.4.2009, n.2545).

In definitiva il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *