Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 23-08-2011) 07-11-2011, n. 40147

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18/2/09, dichiarava L. R.V. colpevole del reato di cui all’art. 527 c.p., e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, pena sospesa.

La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 10/5/2011, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato con i seguenti motivi:

-l’impugnata pronuncia deve dichiararsi nulla per violazione della legge penale processuale, in essa sussistendo due motivazioni contenenti valutazioni di merito e sui tatti differenti;

-erronea argomentazione motivazionale posta dal decidente a sostegno del rigetto della invocata rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

-contraddittorietà e carenza della motivazione, non solo per la duplicità evidenziata, ma anche perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto di elementi di giudizio che avrebbero determinato una diversa decisione, quale la perizia del dott. B..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il discorso giustificativo, posto dal decidente a sostegno della affermata colpevolezza dell’imputato. in ordine al reato ad esso ascritto, si palesa logico, corretto ed esaustivo. Priva di pregio si rivela la eccezione relativa alla duplicità della motivazione, che avrebbe determinato violazione del diritto di difesa, difesa che si sarebbe trovata nella impossibilità di individuare quale delle due motivazioni impugnare, in quanto il discorso giustificativo sostanziale. su cui il decidente fonda la affermazione di colpevolezza, è articolato in maniera del tutto identico nelle due predette motivazioni, sia in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi atti a concretizzare il reato, sia nella rilevata responsabilità dell’imputato, nonchè in merito al rigetto della istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, invocata dalla difesa con i motivi aggiunti.

Peraltro, il dedotto vizio non determina alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste dal codice di rito.

Del pari infondata è la doglianza attinente al mancato rinnovo della istruttoria dibattimentale, visto che la argomentazione motivazionale, sul punto adottata dalla Corte di Appello, si rivela esente da vizi: il giudice evidenzia che la perizia del dott. B. conclude che il L.R. è totalmente incapace a causa dell’uso prolungato dell’interferone, farmaco prescrittogli per i problemi virali epatici di cui costui è afflitto.

Tale elaborato peritale fotografa lo stato psichico del prevenuto all’anno 2006, mentre i fatti di cui al presente processo risalgono al 2002, epoca in cui il L.R. aveva da poco intrapreso la predetta terapia, che non gli avrebbe potuto comportare alcun obnubilamento mentale, come messo in evidenza dal dott. M., che dopo avere periziato il prevenuto, ha concluso senza dubbi di sorta, per la piena imputabilità dello stesso.

Questo Collegio ritiene, pertanto, assolutamente esaustivo il diniego di rinnovazione istruttoria, determinato da una valutazione compiuta, esercitata dal decidente sugli atti processuali.

Quanto osservato in merito alla seconda censura rende superfluo l’esame del terzo motivo di ricorso, basato su una non esatta analisi estimativa della perizia redatta dal dott. B..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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