T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.X., con ricorso notificato in data 26 gennaio 2007, impugnava il decreto prot. n. Cat.A.12/imm./2006/2^ Sez./MT del 30.11.2006 con il quale il Questore della Provincia di Brescia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno scaduto il 7.12.2006, a sua volta rilasciato come rinnovo di permesso di soggiorno stagionale valido fino al 7.12.2004.

A fondamento del rigetto il Questore affermava di aver revocato il permesso di soggiorno rilasciato erroneamente come rinnovo del permesso di soggiorno stagionale, di per sé non rinnovabile in difetto di decreto di conversione. Pertanto, affermava l’impossibilità di rinnovare un permesso di soggiorno ormai revocato.

A sostegno del ricorso l’istante, dopo aver impugnato anche il provvedimento di revoca sopra descritto, deduceva a fondamento delle proprie pretese la violazione di legge con riferimento alle leggi 286/1998 e 394/1999, nonchè violazione della legge 241/90.

Con ordinanza 22.3.3007 i provvedimenti impugnati venivano sospesi da questo Tribunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va innanzi tutto annullato il provvedimento di revoca, citato in premessa di fatto, del permesso di soggiorno rilasciato dal Questore per motivi di lavoro come rinnovo del permesso di soggiorno stagionale e scaduto il 7.12.2006.

In realtà la ricorrente, alla data 7.12.2004 della scadenza del permesso di soggiorno stagionale, svolgeva lavoro con contratto a tempo indeterminato presso la soc. Bingo di Sirmione. Di qui l’impossibilità per la lavoratrice di ottenere un permesso di soggiorno prorogato per lavoro nuovamente stagionale. La Questura aveva ritenuto in un primo momento che il permesso originario poteva essere convertito in permesso ordinario per lavoro subordinato, consentendo così alla stessa di permanere sul territorio nazionale per altri due anni.

In realtà le norme citate nel provvedimento di revoca impugnato (artt.24 del D.Lgs 286/98 e 38, co.7, del DPR 394/1999) regolano, come afferma la ricorrente, il passaggio da un lavoro stagionale all’altro e non, come nel caso di specie, la richiesta di permesso di soggiorno da parte di soggetto titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di specie la ricorrente aveva inteso chiedere, non un permesso di soggiorno nuovamente stagionale, ma un permesso di soggiorno ordinario; e avendolo ottenuto, alla sua scadenza, non poteva che vantare un ulteriore permesso di rinnovo che le consentisse di continuare a svolgere l’attività già in essere.

L’eventuale errore dell’amministrazione di convertire un premesso di soggiorno stagionale in un permesso di soggiorno ordinario senza l’attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell’art. 38 del DPR394/99, rilasciata nei limiti delle quote di ingresso, non può ritorcersi in danno del lavoratore straniero istante, soprattutto allorquando lo stesso Ufficio non si era preoccupato di avvertire la istante di tale mancanza di documentazione, consentendo quindi a quest’ultima di affidarsi all’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno ordinario. Né vale la circostanza dedotta dall’Amministrazione che alla ricorrente in data 16.3.2005 era stata trasmesso l’atto di avvio del procedimento amministrativo volto alla comunicazione della revoca, dal momento che la notifica del provvedimento di revoca è stata effettuata ben due anni dopo, unitamente al provvedimento di rigetto, anch’esso impugnato, dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a revoca.

La illegittimità del provvedimento di revoca comporta la illegittimità in via derivata del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto nel 2006 come più volte indicato

In conclusione il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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