T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di accoglimento dell’opposizione alla decretata perenzione del presente ricorso torna all’esame del Collegio quella vertenza con la quale il ricorrente contesta l’atto in epigrafe menzionato che gli nega la possibilità di acquisire un appezzamento di terreno sito nel comune censuario di Concesio e di proprietà demaniale.

In particolare l’istante contesta quell’affermazione secondo la quale, non essendo Egli l’unico legittimato a sollecitare tale acquisto, quest’ultimo andrebbe effettuato in modo comune con tutti gli altri soggetti anch’essi legittimati.

La connessa censura si base sulla ritenuta falsa applicazione dell’art. 5 della legge 212/03.

Il Collegio non ritiene di procedere oltre nel merito. Di talchè, introitata la questione in data odierna, ne assume la inammissibilità per difetto di giurisdizione all’uopo richiamando la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 1074 del 16.12.2005 ed altre connesse e consonanti: il cui contenuto, ben noto alle parti, qui si ritiene.

Soccorrono sufficienti motivi per compensa tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo essendo la vertenza di competenza del Giudice civile.

Sono fatti salvi – ferme restando le eventuali decadenze e preclusioni già intervenute – gli effetti processuali e sostanziali della domanda inerente qualora il processo sia riproposto avanti il detto Giudice civile competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente statuizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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