T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1870 Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La F. s.r.l. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Deliceto ha richiesto talune integrazioni documentali, in relazione alla denuncia d’inizio attività presentata il 4 settembre 2008 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica (di potenza pari a 950 KW), ed ha contestualmente sospeso la decorrenza del termine per la formazione del titolo abilitativo implicito, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, diffidando la società dal dare inizio ai lavori.

Deduce, con unico ed articolato motivo, violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e travisamento.

Si è costituito il Comune di Deliceto, resistendo al gravame.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

La F. s.r.l. ha presentato denuncia d’inizio attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 950 KW (di poco inferiore alla soglia di 1 MW).

La normativa vigente all’epoca della presentazione della denuncia (settembre 2008) può riassumersi come segue.

L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia era regolata, in via generale, dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, il quale tuttora prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono sottoposti alla disciplina semplificata della denuncia di inizio attività (così l’art. 12, comma 5); in particolare, la tabella distingue gli impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (per la fonte eolica, la soglia massima per il ricorso alla d.i.a. è di 60 KW). Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina semplificata.

Nella Regione Puglia, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) aveva invece previsto l’applicazione della disciplina della d.i.a. agli impianti eolici di capacità di generazione fino ad 1 MW. La norma, poi abrogata dall’art. 6 della legge regionale n. 31 del 2008, restava applicabile alle denunce, come quella oggetto del presente giudizio, presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di questa (cfr. art. 7 della legge n. 31 del 2008).

Come è noto, l’art. 3 della menzionata legge regionale n. 31 del 2008, che analogamente prevedeva il regime semplificato della d.i.a. per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste alla tabella A allegata al d. lgs. n. 387 del 2003, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010.

Successivamente, con sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2010, anche l’art. 27 della legge della Regione Puglia n. 1 del 2008 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (per l’ambito di applicabilità temporale che ancora conservava), nella parte in cui aveva elevato la soglia di potenza entro la quale la costruzione dell’impianto risultava subordinata a procedure semplificate, poiché le maggiori soglie di capacità di generazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

L’odierna ricorrente ha presentato al Comune di Deliceto la denuncia d’inizio attività, per la costruzione di un aerogeneratore di potenza pari a 950 KW, avvalendosi della più favorevole previsione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che innalzava, come detto, fino ad 1 MW la soglia massima di potenza individuata dalla normativa statale per l’applicabilità del regime semplificato).

La norma di legge regionale dichiarata incostituzionale costituiva la fonte che avrebbe legittimato, secondo la tesi della ricorrente, la costruzione e l’esercizio dell’impianto sulla base di semplice asseverazione. La stessa norma, d’altra parte, viene espressamente invocata dalla ricorrente, mediante apposito motivo di gravame, quale parametro di verifica della legittimità del provvedimento comunale impugnato.

Tuttavia, per effetto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale, gli impianti eolici con capacità di generazione tra 60 KW ed l MW risultano sottoposti all’ordinario regime dell’autorizzazione unica regionale.

È pacifico che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti.

Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità di una norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011 n. 2).

Nel caso in questione, la ricorrente lamenta l’illegittima compressione del proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività, un impianto eolico di potenza lievemente inferiore ad 1 MW, in virtù di una norma di legge regionale che è stata dichiarata incostituzionale: sussiste, quindi, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale.

Per quanto detto, venuta meno la stessa utilizzabilità dello strumento della denuncia d’inizio attività, l’impugnativa non può essere accolta.

Per completezza, infine, non può essere condiviso quanto argomentato da parte ricorrente con la memoria di replica depositata in prossimità dell’udienza pubblica, laddove si afferma che, sebbene i lavori di costruzione dell’impianto non siano mai iniziati (a causa della diffida adottata dal Comune), alla fattispecie sarebbe comunque applicabile la previsione dell’art. 1quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010, ai cui sensi "Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il legislatore ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica, per tutte le denunce d’inizio attività presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del d. lgs. n. 387 del 2003.

La salvezza degli effetti delle denunce è tuttavia condizionata alla circostanza che l’impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto.

La norma, che deroga rispetto al principio generale secondo cui le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti anche sui rapporti giuridici già sorti e non esauriti, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà del termine ultimo di applicabilità (150 giorni dalla sua entrata in vigore), che non tollera improprie sospensioni o dilazioni in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali avverso i provvedimenti inibitori assunti dai Comuni, come nella fattispecie pretenderebbe parte ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura forfetaria indicata in dispositivo, tenuto conto della novità delle questioni trattate e della contemporanea pendenza di giudizi seriali aventi identico contenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la F. s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Deliceto, nella misura di euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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