Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 23-08-2011) 07-11-2011, n. 40144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.M. propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 4 gennaio 2011 con la quale è stata confermata l’affermazione di responsabilità per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 570 c.p., comma 2; in particolare si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, evidenziando che la norma incriminatrice richiede per la sua verificazione la configurazione di condotte dolose, laddove nel caso di specie l’odierno ricorrente, essendo assolutamente inabile al lavoro, non era in condizione di poter provvedere ai mezzi di sussistenza, che nel caso di specie erano garantiti al creditore dai personali introiti economici della ex moglie, affidata ria del figlio minore.

2. Si richiama, a conforto della propria tesi, la giurisprudenza che ritiene necessario, al fine di accertare la configurazione del reato, la verificazione nel concreto della mancanza di mezzi sussistenza, i cui estremi non si ritengono presenti ove vi sia stato un pagamento parziale.

Motivi della decisione

1. L’inammissibilità del ricorso risulta evidente dal richiamo ad elementi di fatto, quali la pretesa impossibilità ad adempiere, esaustivamente analizzati ed esclusi nella loro rilevanza dal giudice di merito, con motivazione congrua, logica e non contraddittoria, che richiama elementi di fatto, quale la disponibilità economica dimostrata da alcuni atti dispositivi compiuti dall’interessato nel periodo di riferimento, mentre i motivi di ricorso, prospettando un difetto di motivazione e non operando alcun richiamo ad ipotetici travisamenti delle emergenze probatorie, sollecitano una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa fase.

2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi riguardo l’ulteriore rilievo svolto in ricorso, e relativo alla pretesa potenzialità di pagamenti parziali di escludere la responsabilità, trattandosi di ipotesi astratta non ricorrente nella specie, posto che nel provvedimento impugnato è chiarito che si è accertata un’omissione radicale dei versamenti dovuti, azione rispetto alla quale nessuna argomentazione, nel senso auspicato dal ricorrente, poteva essere sviluppata dal giudice di merito.

3. La manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. comporta la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese, nonchè di una somma ritenuta equa in favore della Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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