Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-12-2011, n. 6471 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la signora M. Z. chiede che vengano adottati i provvedimenti per l’ottemperanza al decreto del 15 dicembre 2008 (n. 833/08 rep.), con il quale la Corte d’appello di Messina ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno di essi, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 1.700,00, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorsocreto sino al soddisfo, nonché di Euro 950,00, per spese di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e C.A.,come per legge.

Il ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della decisione, non essendo stata proposta impugnazione contro la stessa.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, prospettando che "l’ordine di ottemperare possa essere pronunciato… nei confronti del Ministero dell’Economia".

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Infatti, la decisione del giudice ordinario – avverso la quale è instaurabile il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), Cpa – risulta passata in giudicato; né l’amministrazione della Giustizia (nei cui confronti è stato pronunciato il decreto per il quale si chiede disporsi per l’ottemperanza), ha, allo stato, provveduto ad adempiere.

Pertanto, questo Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto, ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto della Corte di appello di Messina 15 dicembre 2008, provvedendo al pagamento di quanto in esso previsto in favore degli attuali ricorrenti, e ciò entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente decisione, o da quella di notificazione, se anteriore.

Il Collegio nomina fin da ora, per il caso di perdurante inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Ministro della giustizia, con facoltà di delega ad un dirigente della medesima amministrazione, che provvederà ad adottare gli atti necessari per l’esecuzione della predetta decisione, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del primo termine previsto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Z. M. (n. 7872/2010 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, dispone per l’ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *