Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- S.G. ricorre avverso l’ordinanza del 17 febbraio 2011, con cui il Tribunale del Riesame di Palermo aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari adottata da quel GIP nei confronti suoi e del padre S.R., con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I due, rispettivamente il R. nella qualità di titolare dell’omonima agenzia corrente in (OMISSIS), il G. in quella di collaboratore del genitore, erano indagati in ordine al reato di corruzione del Pubblico Ufficiale N.A., funzionario della Motorizzazione Civile di Palermo, al quale avevano versato somme di denaro per indurlo a compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio, secondo un vero sistema di corruzione che, come era emerso da intercettazioni ambientali e videoriprese effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso di apposite indagini, implicava l’esborso, da parte dei titolari di scuole guida e agenzie di disbrigo pratiche documenti, di somme di denaro per la sollecita evasione di pratiche varie.

Per l’appunto il S. era stato ripreso nell’atto di versare al N. del denaro, da questi prontamente riposto nel cassetto della scrivania; il ricorrente aveva riconosciuto di aver corrisposto la somma di Euro 50,00= al funzionario per conseguire un sollecito collaudo.

Il Tribunale aveva confermato la validità del quadro indiziario in ordine all’ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria, ma aveva tuttavia degradato nei confronti del ricorrente la cautela in considerazione della sua incensuratezza e dell’unicità dell’episodio illecito contestatogli.

Deduce il ricorrente l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuto come costituente il reato di corruzione, mentre la generalizzazione del sistema rilevato dalla P.G. conclamava come dovesse ritenersi semmai l’ipotesi della concussione, desumibile dalla asimmetria del rapporto tra funzionario ed utente, che non aveva altra scelta per conseguire in tempi ristretti la prestazione che gli competeva di diritto, se non pagando somme di denaro non dovute.

Quanto poi alle esigenze cautelari, rileva il ricorrente come il Tribunale non avesse dato conto dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, affermandone genericamente la sussistenza, nonostante esso ricorrente nell’arco di tempo di circa un anno, durante il quale si era protratto il monitoraggio video ed audio della polizia giudiziaria, fosse stato ripreso una sola volta mentre pagava il compenso illecito al N., di modo che non v’era motivo per ritenere che la cosa potesse ripetersi.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Non è infatti dubbio che la dazione di denaro al Pubblico Ufficiale per ottenere più sollecitamente un atto lecito e regolare, che il predetto era comunque tenuto a porre in essere, costituisca il reato di corruzione, atteso che l’agente commette l’illecito allo scopo di conseguire una vantaggio rispetto agli altri aspiranti, e per far ciò agisce per indurre il pubblico ufficiale e trascurare l’adempimento dei doveri istituzionali tra i quali assumono pregnante rilievo quelli di correttezza ed imparzialità, e tanto deve ritenersi ancorchè il corruttore si inserisca in un sistema che comporti condizioni di favore per chi versi al pubblico ufficiale prebende non dovute, (cfr. Sez. 6^ n. 36154 del 9.4.2008 – Rv 241644;

Sez. 6^ n. 36551 del 21.11.2002-Rv 226910).

Del suddetto principio il Tribunale ha fatto corretta e motivata applicazione.

Quanto poi alla censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, va rilevato per un verso che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato sul punto, per l’altro che ove il ricorrente intendesse prospettare il riesame della questione in fatto, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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