T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9679

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione dirigenziale n. 2805 del 15.12.2010, prot. n. 107143 il dirigente dell’unità organizzativa tecnica del Municipio VIII Roma ha ordinato al ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione artt. 7, 8 e 13 L. 241/1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, violazione del diritto di partecipare al procedimento amministrativo;

2). Violazione del combinato disposto degli artt. 22,31 e 37 DPR 380/2001, eccesso di potere in ogni forma sintomatica, travisamento degli elementi di atto e difetto di istruttoria, sproporzione del provvedimento di demolizione o rimozione delle opere oggetto del provvedimento impugnato.

In data 8.4.2011 il Comune di Roma ha depositato memoria.

In particolare ha precisato che:

a). a seguito di sopralluogo l’VIII Gruppo di Polizia municipale con nota 11727 del 15.2.2010 ha comunicato l’accertata violazione urbanistico edilizia rilevata in data 27.1.2010 per la realizzazione di una serie di opere abusive eseguite dal proprietario dell’immobile la Soc. G. SRL in Roma, via Torrespaccata, 127;

b). la tipologia della violazione è stata qualificata ai sensi dell’art. 27, comma 4, DPR 380/2001.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato. In particolare:

a). in punto di fatto, si tratta della realizzazione di n. 3 tettoie realizzate in assenza del titolo abilitativo richiesto;

b). le stesse tettoie (come puntualizzato in replica dal Comune resistente) non hanno assolutamente natura provvisoria e temporanea; oltre a non risultare rimovibili appaiono impattare in maniera stabile e tendenzialmente duratura il territorio;

c). il Comune ha chiarito che l’UCE sta predisponendo ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 preavviso di rigetto dell’istanza n. 570857/04, relativamente alla realizzazione di nuova costruzione a destinazione commerciale conformemente a quanto disposto dall’art. 2, 1, b), LR 12/04;

d). in ogni caso, non vi è coincidenza delle opere ricomprese nell’ordinanza di demolizione e di quelle per le quali è stata presentata la citata istanza di condono.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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