Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza del 17 dicembre 2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso da quel GIP nei suoi confronti, perchè indagato in ordine all’omicidio di B.C., al tentato omicidio di D. P., ed all’omicidio di F.C., dei quali secondo l’imputazione provvisoria era chiamato a rispondere a titolo di concorso. Deduce il ricorrente:

1) difetto di motivazione per l’inadeguata valutazione del quadro indiziario,fondato essenzialmente sul ritenuto "riscontro reciproco" delle chiamate in correità effettuate da collaboratori di giustizia, nonostante lo stesso Tribunale dia atto di discrasie;

2) analogo vizio deduce in relazione all’omicidio F.C., fondato su una sola chiamata di correo effettuata dal collaboratore M.E.Z., secondo il Tribunale riscontrata da M. G. ed A.P., che non potevano costituire riscontri in quanto de relato, e provenienti da una stessa fonte, di modo che s’era verificato il fenomeno cosiddetto della circolarità della prova;

3) inadeguata delibazione dei motivi di riesame, prospettati per iscritto, in relazione tanto all’omicidio B. che al tentato omicidio D.;

4) omessa delibazione dei motivi di riesame in genere.

Il ricorso è nel complesso infondato.

Le ultime due censure sono destituite di fondamento, atteso che sebbene il provvedimento impugnato non abbia risposto dettagliatamente ai motivi prospettati con l’istanza di riesame, tuttavia la puntuale ricostruzione dei fatti, e la disamina del quadro indiziario, anche e soprattutto con riferimento alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, costituisce indiretta ma inequivoca risposta alle questioni poste al Tribunale dalla difesa dell’indagato, ed il Tribunale correttamente non ha ritenuto rilevanti le discrasie su particolari minori del fatto tra le versioni dei vari propalanti, osservando che si tratta di particolari marginali che a distanza di tempo, come nel caso di specie, possono lasciare tracce più labili nella memoria, mentre quello che conta è la sostanziale coerenza del quadro di insieme.

La suddetta motivazione è esaustiva e convincente. Gli altri motivi sono inammissibili perchè propongono il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato abbia dato adeguata contezza delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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