T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che il ricorrente era stato escluso dal concorso a n. 271 posti di allievo vice ispettore, ai sensi degli artt. 122, lett. d, e 123, lett. d), del decreto legislativo n. 443 del 1992, per deficit del visus e perché affetto dalla patologia di cheratocono;

che il medesimo è stato, tuttavia, ammesso con riserva alle successive prove della relativa procedura concorsuale e le ha superato;

che il ricorso n. 262/2010, avente ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti con cui è stata determinata tale esclusione, è stato rigettato da questo Tribunale con sentenza 30.9.2010, n. 32068;

che, appellata la richiamata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, tuttavia non ne è stata sospesa l’efficacia, essendo stata respinta la relativa domanda, con ordinanza 1.6.2011, n. 2360, nell’ambito del ricorso n. 3519/2011;

Ritenuto:

che il provvedimento di esclusione del ricorrente dispieghi la sua efficacia, atteso che la sentenza del T.a.r. immediatamente esecutiva e nella specie stessa non è stata sospesa in appello, e che, pertanto, sia precluso all’Amministrazione consentire al ricorrente di prendere parte alla prova orale, ulteriore e successiva rispetto a quelle superate, a seguito di ammissione con riserva;

che debba concludersi che il ricorso sia infondato e da respingere, essendo legittimo il provvedimento con lo stesso impugnato;

che, in ragione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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