Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre avverso la sentenza del 20 maggio 2010, con cui il Tribunale Monocratrico di Sulmona aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel giudice di pace per i reati di minacce e percosse in danno di D.C.M.P.. Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per inadeguata motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, ha dato conto delle ragioni della decisione con motivazione puntuale ed esaustiva, rilevando che gli assunti della parte lesa avevano rinvenuto conferma dalla testimonianza del fabbro M.F., intervenuto per sostituire la serratura della cantina che costituiva la ragione del vivace contrasto tra le parti, che ha testimoniato che l’imputato aveva un atteggiamento marcatamente aggressivo nei confronti della controparte, anche se non è stato in grado di precisare se detta aggressività era trasmodata in vie di fatto.

Del resto correttamente la sentenza impugnata trae ulteriori elementi di riscontro dell’ipotesi di accusa, dalla circostanza che la signora D.C. aveva chiamato i carabinieri, elemento logico che certamente confermava gli assunti della donna in ordine alla violenza dell’aggressione fisica e verbale patita.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle sue spese di costituzione e difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.000= per onorario, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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