Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N.D. ricorre personalmente avverso la sentenza in data 18 giugno 2010 della corte di appello di Torino che, diversamente qualificato come furto d’acqua consumato l’illecito contestato come tentato in primo grado e come tale ritenuto, aveva tuttavia mantenuto la stessa pena irrogata dal primo giudice per non incorrere nel divieto di reformatio in pejus.

Deduce il ricorrente contraddittorietà ed illogicità della motivazione per l’erronea valutazione dei fatti, che aveva determinato la diversa qualificazione giuridica della condotta illecita, invocando sostanzialmente il riesame delle emergenze processuali, a suo dire mal interpretate dalla corte territoriale.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata non risultano le discrasie e le contraddizioni che il ricorrente deduce.

Osserva infatti la corte territoriale che a seguito di una diminuzione del flusso d’acqua nelle condotte dell’acquedotto comunale, una volta esclusa a seguito di apposita verifica l’esistenza di falle e dispersioni di acqua, era stata disposta l’ispezione delle diramazioni, ed era stato così scoperto un’allacciamento abusivo che serviva i fondi del N.; una volta eliminata la derivazione abusiva in questione il flusso dell’acqua si era immediatamente normalizzato.

La corte territoriale da altresì contezza delle ragioni che l’avevano indotta a disattendere una perizia di parte, secondo la quale gli irrigatori siti nel fondo del N., che secondo la sentenza attingevano illecitamente acqua dalla condotta comunale, erano fuori uso da tempo.

Precisa sul punto la corte territoriale che l’osservazione era generica, e collideva con l’accertamento eseguito nell’immediatezza dall’agente Poscia della Polizia Municipale.

3.- Tuttavia, premesso che i motivi di ricorso non sono palesemente infondati, e perciò inammissibili, va notato che la condotta illecita è contestata come protrattasi dal 1996 fino al 2003.

Ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere annullata senza rinvio, limitatamente alla condotta delittuosa poste in essere fino al 15 gennaio 1999, essendo estinto il reato relativo per prescrizione.

Ne consegue che per le condotte residue, la pena irrogata in primo grado, pari a mesi tre di reclusione ed Euro 200= di multa, convertita in quella di complessivi Euro 3.420=, va ridotta all’ammontare di mesi due e giorni dieci di reclusione ed Euro 150= di multa, convertita in complessivi Euro 2810,00=, atteso che, come può arguirsi dalla L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 3, questa Corte può disporre direttamente le sanzioni sostitutive in presenza, come nel caso di specie, degli elementi di valutazione necessari.

Il ricorso va rigettato nel resto, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese dalla stessa sostenute nel grado per la sua costituzione e difesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi sino al 15 gennaio 1999 perchè estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto e ridetermina la pena, previa conversione, in Euro 2810= di multa.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.100= per onorari, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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