Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40097

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A.G. ricorre personalmente avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Bologna del 12.7.2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel giudice di pace per i reati di ingiurie e diffamazione in danno di M.C.C. S., secondo l’ipotesi di accusa consumato inviando alla predetta ed a terzi messaggi ingiuriosi sul telefono cellulare e denigratori mediante posta elettronica. Deduce il ricorrente l’inadeguatezza della motivazione con cui il giudice monocratico aveva ritenuto per certo che il mittente tanto dei messaggi telefonici che elettronici fosse proprio lui, in difetto di prove certe sul punto, tali non potendo ritenersi le illazioni contenute in sentenza.

Nelle more del presente grado di giudizio la signora M. ha rimesso la querela, e l’ I. ha accettato la remissione. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per remissione della querela.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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