T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto adottato dal Consolato d’Italia in Mosca (Russia) in data 9.8.2010 è stato decretato il rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo a favore della ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione; violazione di legge, violazione e/o errata applicazione art. 39 comma 4 DPR 394/99. Richiesta di risarcimento danni.

In data 23.3.2011 sono stati depositati motivi aggiunti per impugnare la lettera -fax del Consolato generale d’Italia a Mosca datata 15.12.2010, avente ad oggetto B.V., nuovo diniego di visto per lavoro autonomo in sostituzione del precedente rilasciato in data 9.8.2010.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

I). In primo luogo, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il provvedimento del 9.8.2010 del Consolato d’Italia in Mosca è stato sostituito dall’atto successivamente intervenuto (lettera -fax del Consolato generale d’Italia a Mosca datata 15.12.2010, avente ad oggetto B.V., nuovo diniego di visto per lavoro autonomo in sostituzione del precedente rilasciato in data 9.8.2010).

II). I motivi aggiunti, depositati in data 23.3.2011, sono da respingere nel merito.

La ricorrente lamenta – in sostanza – una carenza di istruttoria e di motivazione e contesta l’accertamento compiuto sul reddito.

In data 25.7.2011 controparte ha chiarito che il "visto per lavoro autonomo è stato negato per mancanza di requisiti. Non è stato presentato dalla richiedente il visto il documento comprovante la disponibilità di reddito annuo già acquisito nel paese di provenienza da fonti lecite, superiore al livello minimo previsto dalla legge italiana per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria".

L’infondatezza poggia sulle seguenti considerazioni:

a). dall’esame degli atti depositati in giudizio emerge che la ricorrente non ha il possesso dei requisiti richiesti;

b). lei stessa dichiara -nell’atto di motivi aggiunti- di volersi avvalere del reddito prodotto dal marito B.V.;

c). dunque, non possono applicarsi alla fattispecie in esame i principi affermati nella sentenza del Collegio n. 3334/2011, pronunciata nei confronti del coniuge.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Respinge i motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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