Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40096 Formule di proscioglimento il reato è estinto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.R. ricorre avverso la sentenza dell’11 febbraio 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Lecce-Galatina aveva confermato la condanna pronunciata suo carico da quel giudice di pace per il reato di minacce in danno di D.G.G., padre della consorte da cui si era separato.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, avendo il Tribunale ritenuto che l’offerta risarcitoria che aveva effettuato prima dell’udienza del giudice di pace, non aveva i requisiti di legge, non essendo stata seguita dal concreto versamento della somma dovuta.

Deduce inoltre l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal P.M. dopo che era stata rigettata l’istanza di estinzione del processo, dalla quale poteva evincersi come ci fosse tra l’imputato e la moglie un vivace contenzioso ancora pendente.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che gli effetti estintivi della condotta riparatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, conseguono all’effettivo pagamento della somma offerta, ed alla valutazione della sua congruità, in relazione alle esigenze di riparazione e prevenzione che la norma espressamente persegue.

Nel caso di specie la somma non è stata in concreto corrisposta, ma solo offerta, ed il giudice ha motivatamente ritenuto che fosse tale da pacificare le parti: mancavano pertanto entrambi i presupposti che la norma postula.

Bene pertanto il Tribunale ha ritenuto corrette le valutazioni del giudice di pace, che, preso atto dell’inidoneità dell’offerta e del fallimento del tentativo di conciliazione, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle sue spese di costituzione e difesa relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.100,00= per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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