Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- B.P. ricorre avverso la sentenza del 21 dicembre 2009, con cui la corte di appello di Firenze, sostanzialmente confermando quella di primo grado, l’aveva ritenuto responsabile dei reati di ingiurie e minacce in danno dell’avv. G.S., da lui ingiuriato e minacciato con lettere anonime sia manoscritte che vergate a macchina, che secondo l’ipotesi di accusa erano state da lui redatte.

In particolare secondo l’ipotesi di accusa il ricorrente aveva rivolto al contraddittore una serie di contumelie, avanzando minacciosamente una pretesa risarcitoria per l’ammontare di due milioni di Euro.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per l’inadeguatezza della motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto di condividere le motivazioni del primo giudice, disattendendo le questioni prospettate con l’appello; propone una diversa interpretazione dei fatti, e specificamente del significato delle parole asseritamene ingiuriose da lui pronunciate, a suo dire prive di senso e comunque non costituenti reato.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

La sentenza impugnata da infatti contezza delle ragioni della decisione e di quelle che avevano indotto la corte territoriale ad escludere la necessità di una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Espone infatti la sentenza impugnata che l’avv. G. aveva sospettato che autore delle missive anonime potesse essere il ricorrente, avendo ricordato di aver incontrato il predetto, che si trovava in compagnia di altro avvocato, tempo addietro.

Nell’occasione il B. aveva profferito al suo indirizzo, nell’allontanarsi, le stesse espressioni contenute negli anonimi.

I sospetti avevano rinvenuto conferma dall’esito di una perizia calligrafica, che aveva attribuito inconfutabilmente al ricorrente la paternità delle missive manoscritte, mentre i dattiloscritti risultavano essere stati redatti con macchina da scrivere di cui l’imputato all’epoca disponeva, ancorchè non ne fosse proprietario.

La corte territoriale ha poi ritenuto correttamente la valenza minacciosa della pretesa risarcitoria, enunciata ma mai seguita da una concreta azione giudiziaria, circostanza che ne esaltava lo scopo minatorio ed intimidatorio.

La corte territoriale ha dunque correttamente preso in esame l’intera vicenda, scrutinando compiutamente i motivi di appello.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma valga osservare che ove il ricorrente con i motivi dedotti intendesse in realtà prospettare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso in considerazione della motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni, il ricorso sarebbe inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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