DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010; Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente capo assicurano l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. 2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche’ disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. 3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e’ senza vincolo di destinazione.

Art. 2

Rideterminazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall’anno 2013, con riferimento all’anno di imposta
precedente, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e’ rideterminata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito
assicurato dall’aliquota di base vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi dell’articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla
compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4.
All’aliquota cosi’ rideterminata si aggiungono le percentuali
indicate nell’articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente
comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere
dall’anno di imposta 2013, le aliquote dell’IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la
disciplina relativa all’IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Art. 3

Fabbisogno sanitario

1. Per l’anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard
corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale
ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di
relativa erogabilita’ in seguito alla verifica degli adempimenti in
materia sanitaria di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche’ le disposizioni in materia di
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo
nazionale e di relativa erogabilita’ delle corrispondenti risorse ai
sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di
garanzia e di recuperi, di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori
ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati
ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard.
Resta altresi’ fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino
all’anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita’
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 e le
ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi
della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato.

Art. 4

Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni 2011 e 2012 l’aliquota di compartecipazione di cui
al comma 1 e’ calcolata in base alla normativa vigente, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
decorrere dall’anno 2013 l’aliquota e’ determinata con le modalita’
previste dall’art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall’anno 2013 le modalita’ di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto
ordinario sono stabilite in conformita’ con il principio di
territorialita’. Il principio di territorialita’ tiene conto del
luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo’ essere identificato con quello del domicilio del
soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e
da altre fonti informative in possesso dell’Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle
transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A.
indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini
IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’
allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di
carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di
territorialita’.

Art. 5

Riduzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive

1. A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
con propria legge, puo’ ridurre le aliquote dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre
deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il
potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui
all’articolo 15.
3. Non puo’ essere disposta la riduzione dell’IRAP se la
maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1, e’ superiore a 0,5
punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari.

Art. 6

Addizionale regionale all’IRPEF

1. A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario
puo’, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. La predetta aliquota di
base e’ pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo’ essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per l’anno 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della
addizionale regionale all’IRPEF delle regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota
di base, salva la facolta’ delle medesime regioni di deliberare la
loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti
percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP. La
maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione
sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalita’ per l’attuazione del presente periodo. In
caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito che,
unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui
all’articolo 12, comma 2, non sia inferiore all’ammontare dei
trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del
medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita’ del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita’ cui il
sistema medesimo e’ informato, le regioni possono stabilire aliquote
dell’addizionale regionale all’ IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale.
5. Le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente
articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore
della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Le regioni adottano altresi’ con propria legge misure di erogazione
di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata
anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni
di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarieta’
orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al
presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge,
detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di
sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale
previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 2013.
8. L’applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e’
esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e
non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In
ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3,
ultimo periodo.
9. La possibilita’ di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6
e’ sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit
sanitario alle quali e’ stata applicata la misura di cui all’articolo
2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009,
per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
11. L’eventuale riduzione dell’addizionale regionale all’IRPEF e’
esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all’articolo
15.

Art. 7

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario

1. A decorrere dall’anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all’indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto
ordinario aventi carattere di generalita’ e permanenza e destinati
all’esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli
finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Le regioni a statuto ordinario esercitano l’autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare
il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente
costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza
unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita’ previste dal primo
periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti
suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e’ allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera i),
della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 8

Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facolta’ per le regioni di sopprimerli, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la
tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta
regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo,
l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e
l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle
concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli
aeromobili, di cui all’articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, all’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all’articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all’articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita’ previsti dalla
legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
propri derivati.
4. A decorrere dall’anno 2013, e comunque dalla data in cui sono
soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia
di trasporto pubblico locale, e’ soppressa la compartecipazione
regionale all’accisa sulla benzina. E’ contestualmente rideterminata
l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 2, in modo da
assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla
compartecipazione soppressa.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, spettano
altresi’ alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni
al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 9

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta
all’evasione fiscale

1. E’ assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza
con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di
territorialita’ di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della
medesima legge n. 42 del 2009, dell’intero gettito derivante
dall’attivita’ di recupero fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
di cui al presente decreto.
2. E’ altresi’ attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
territorialita’ di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della
citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al
concorso della regione nella attivita’ di recupero fiscale in materia
di IVA, commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita’ di condivisione
degli oneri di gestione della predetta attivita’ di recupero fiscale
sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra
regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e’ contestualmente
riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso
della regione nella attivita’ di recupero fiscale relativa ai
predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’ di attribuzione alle regioni delle risorse di
cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10

Gestione dei tributi regionali

1. L’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e’ adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 5
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita’ di gestione e di
riscossione, le regioni possono definire con specifico atto
convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalita’ gestionali e
operative dei tributi regionali, nonche’ di ripartizione degli
introiti derivanti dall’attivita’ di recupero dell’evasione di cui
all’articolo 9, commi 2 e 3. L’atto convenzionale, sottoscritto a
livello nazionale, riguarda altresi’ la compartecipazione al gettito
dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione
delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con
gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalita’ stabilite al comma 2, le attivita’ di
controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di
contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono
essere svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalita’ di gestione
delle imposte indicate al primo periodo, nonche’ il relativo rimborso
spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra
l’Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
di cui al comma 2 puo’ prevedere la possibilita’ per le regioni di
definire, di concerto con la Direzione dell’Agenzia delle entrate, le
direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle
risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le
modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2
prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia
delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
dell’Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La
citata gestione dei tributi e’ svolta sulla base di linee guida
concordate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l’Agenzia
delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote
dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a
parita’ di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la
contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.
2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e’
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 42 del
2009.

Art. 12

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai
comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale
all’IRPEF.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal
2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale,
diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del
2009, aventi carattere di generalita’ e permanenza.
2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto
ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in
coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con i
comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi
regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all’IRPEF, o
individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in
misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti
regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo
procedimento puo’ essere rivista la compartecipazione ai tributi
regionali o l’individuazione dei tributi devoluti sulla base delle
disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le
funzioni dei comuni. L’individuazione dei trasferimenti regionali
fiscalizzabili e’ oggetto di condivisione nell’ambito della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata
l’attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una
percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
2. Con le modalita’ stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
riparto del Fondo, nonche’ le quote del gettito che, anno per anno,
sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i
presupposti di imposta.
5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
anni.

Art. 13

Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi
assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonche’ della specifica
cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale
stabilisce le modalita’ di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
nelle materie diverse dalla sanita’.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo
a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui
all’articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio
interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal
livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche’ le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza
dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del
2009, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilita’
ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
appositamente individuati da parte del Documento di economia e
finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare
l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
vari livelli di governo, nonche’ un percorso di convergenza degli
obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e’
effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto
pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche’ la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di
trasporto pubblico locale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali
delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza
unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
di generalita’ e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Societa’ per gli studi di
settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi
della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto
ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al
Ministro dell’economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi’ tali risultati alla Conferenza di cui all’articolo
5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ in quella di cui
all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle
rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di
consentire l’attuazione dell’articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

Art. 14

Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli
essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanita’;
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto
capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all’articolo 20, comma 2,
della medesima legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),
della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese
diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e
nell’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
n. 42 del 2009.

Art. 15

Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell’avvio del percorso di
graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all’articolo 14, comma
1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all’IVA di cui all’articolo 4;
b) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita’ dell’articolo 2, comma 1;
c) l’IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
riparto delle disponibilita’ finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l’anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell’IRAP e’ valutato in base
all’aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni
disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall’articolo
5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante
dall’applicazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF
di cui all’articolo 6 e’ valutato in base all’aliquota calcolata ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e’,
inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita’
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all’IVA e’ stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare
il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle regioni ove il gettito tributario e’ insufficiente, concorrono
le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all’articolo 14,
comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all’articolo 8, comma 3;
b) i tributi propri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), n.
3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita’ dell’articolo 2, comma 1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E’ istituito, dall’anno 2013, un fondo perequativo alimentato
dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA
determinata in modo tale da garantire in ogni regione il
finanziamento integrale delle spese di cui all’articolo 14, comma 1.
Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette
spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi
standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono
gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita’ della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ allegata una relazione tecnica concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma,
per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell’articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla
copertura delle spese di cui all’articolo 14, comma 1, e il gettito
regionale dei tributi ad esse dedicati, e’ determinato con
l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio
dell’autonomia tributaria, nonche’ del gettito di cui all’articolo 9.
E’ inoltre garantita la copertura del differenziale certificato
positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi,
escluso il gettito di cui all’articolo 9, alla regione di cui al
comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l’effettivo gettito dei
tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale
certificato e’ acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui all’articolo 14, comma
2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla
base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacita’ fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita’ fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF e’
inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla
ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui
alla lettera a), in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacita’ fiscali
dovra’ essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura
non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita’
fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita’ fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le
regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti
determinato con le modalita’ previste al comma 8, ultimo periodo, del
fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla
dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall’applicazione del
presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all’articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve
gradualmente convergere verso le capacita’ fiscali. Le modalita’
della convergenza, nonche’ le modalita’ di attuazione delle lettere
a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i
profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e’ allegata una relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *