Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7392 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004 da parte del contribuente, medico convenzionato ASL, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio di merito, va rilevato che con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce, sotto il profilo della violazione di legge, l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per mancanza di specificità dei motivi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non riporta nel ricorso i motivi articolati dall’Ufficio nell’appello. Tanto più che il giudice d’appello ha rilevato che, se è vero che l’Ufficio abbia richiamato nella propria impugnazione le doglianze prospettate ai primi giudici, tale "richiamo del ricorso introduttivo è servito da punto di partenza per avanzare critiche alla sentenza e sostenere alla luce della normativa e della giurisprudenza consolidata la legittimità del proprio operato". Un accertamento questo che contraddice in radice una supposta mancanza di specificità dei motivi d’appello.

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta un vizio di motivazione in ordine alla negata assenza di autonoma organizzazione nella fattispecie.

Il motivo non è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata è in linea con l’orientamento di questa Corte ed è costituita dal mancato assolvimento da parte del contribuite dell’onere che su di lui grava di provare l’inesistenza dell’autonoma organizzazione, onere che non può dirsi assolto essendosi il contribuente "limitato al deposito di copiosa giurisprudenza sull’argomento", in luogo di evidenziare circostanze del fatto e produrre documenti che rivelino l’inesistenza dell’organizzazione. Il giudice di merito enumera tutto quel che il contribuente avrebbe potuto e dovuto provare e non ha fatto. In merito il motivo di ricorso si palesa generico ed inadeguato a censurare una motivazione congrua ed analitica.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Il consolidamento dei principi applicabili nella fattispecie in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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