T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9671

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria Maschile, per tatuaggio esimente, ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992;

che la citata disposizione prevede che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

Considerato:

che, posto con evidenza che, per la natura del tatuaggio contestato, esso sicuramente non può costituire indice di personalità abnorme, in ogni caso, per come è stata formulata la menzionata disposizione, l’esistenza del tatuaggio non comporta l’esclusione automatica del concorrente, dovendo essere espresso un giudizio circa il suo carattere deturpante;

che, così come dimostrato mediante produzione fotografica, il tatuaggio del ricorrente non risulta visibile anche quando lo stesso indossa la divisa estiva, con la camicia a maniche corte;

Ritenuto:

che l’Amministrazione, disponendo l’esclusione dell’attuale ricorrente per la presenza di un non meglio argomentato tatuaggio esimente, non abbia assolto al necessario onere motivazionale, derivante dal carattere non automatico dell’esclusione;

che per ciò stesso non risulti neppure che essa abbia svolto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza dei suindicati parametri normativi;

che, pertanto, il provvedimento di esclusione sia illegittimo e debba essere annullato;

che il ricorso debba essere accolto e che l’Amministrazione debba assumere le conseguenti determinazioni nei confronti del ricorrente;

che, in ragione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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