Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7391 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004 da parte del contribuente, agente di commercio, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo.

L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erronea conclusione cui perviene il giudice di merito, affermando la soggezione all’imposta di un contribuente che, essendo "in grado di svolgere da solo la sua attività, è necessariamente dotato d’autonoma organizzazione".

Il motivo è fondato, in quanto almeno sotto il profilo della motivazione la decisione assunta non è convincente. Invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: "In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni" (Cass. S.U. n. 12108 del 2009). La sentenza impugnata non è coerente con detto principio, nè tantomeno ha accertato in fatto, con congrua motivazione, se nel caso di specie il contribuente fosse dotato di autonoma organizzazione nel senso che si è specificato.

Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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