Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa di I.S. ricorre avverso il provvedimento in epigrafe riportato, con il quale la CdA di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di quella città, con il quale al predetto è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 95 con obbligo di soggiorno per anni 2 e mesi 6, con obbligo di versamento di cauzione.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, anche per omessa motivazione. La attualità della pericolosità va desunta da elementi sintomatici, che devono avere, la consistenza dell’indizio e non possono risolversi in meri sospetti.

Contrariamente a quel che scrive la Corte calabrese, è stato provato il ravvedimento di I. e il suo allontanamento dall’ambiente criminogeno.

La CdA ha confermato la decisione del primo giudice, prescindendo completamente da qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa. Essa ha ancorato il suo giudizio a una sentenza di condanna per fatti del 1998 e a un provvedimento cautelare per fatti del 2004 (per tale ultimo episodio non esiste sentenza definitiva). A parte la lontananza nel tempo di tali episodi, la Corte di merito ha completamente ignorato: 1) che I. si è allontanato da Gioiosa Ionica, 2) che ha intrapreso attività lavorativa, 3) cha ha manifestato, con la richiesta di rateazione, la volontà di estinguere i suoi debiti verso lo Stato, 4) che, nell’ambito del procedimento, da ultimo indicato, egli ha fatto ammissioni circa la sua responsabilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato merita rigetto.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

Va innanzitutto chiarito che, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo, al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (ASN 201038471-RV 248797).

Tanto premesso, va rilevato che la CdA, confermando il provvedimento del Tribunale ha ricordato: 1) l’arresto dello I. nel 2009 per reati attinenti al traffico di stupefacenti, 2) la condanna definitiva (anni 4, mesi 5 di reclusione ed Euro 20.658 di multa per reati della medesima indole riportata nel 1998, 3) l’atteggiamento omertoso tenuto dal ricorrente in occasione del suo ultimo arresto, 4) il fatto che la intervenuta (limitata) confessione riguardi circostanze che, data l’evidenza indiziaria, non potevano essere negate.

A fronte di siffatta congerie di elementi di segno negativo, i giudici del merito hanno ritenuto – non illogicamente – che la mera circostanza dell’inizio di regolare attività lavorativa non fosse evento che, di per sè solo, potesse far diminuire la negativa valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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