T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento datato 17.3.2009 e successivamente consegnato l’Ambasciata d’Italia, ufficio visti di Abu Dhabi, ha negato il visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo al ricorrente motivando tale decisione con la circostanza che egli sarebbe una persona il cui nome apparirebbe sul Sistema informativo di Schengen.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 3,7,8,10 e 10bis L 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, superficialità dell’azione, eccesso di potere per carenza di presupposti di fatto e di diritto, sviamento, violazione e falsa applicazione artt. 4, comma 2, TU n. 286/98.

In data 10.6.2009 il Ministero resistente ha depositato memoria.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

In data 3.11.2011 il ricorrente ha chiarito che "all’esito degli opportuni accessi, effettuati presso i competenti uffici della Repubblica di Germania, è stato acclarato che la segnalazione presso il SIS tedesco afferisce a persona omonima ma non coincidente con il ricorrente (come da documento originale con traduzione giurata rilasciato dall’Ufficio criminale federale della Repubblica di Germania)".

Alla luce dei chiarimenti forniti dal ricorrente e della constatazione dell’effettivo errore nei presupposti, compiuto in fase istruttoria per l’emanazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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