Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7388 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. Con avviso di accertamento notificato alla Soc. Autofree l’11 maggio 2006 l’Agenzia delle entrate recuperava maggiori IRPEG, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003. Per quanto qui interessa, l’Ufficio rilevava:

a. che la società aveva acquistato autovetture usate per 11.170.831 euro senza applicazione dell’IVA, in quanto le fatture d’acquisto recavano l’annotazione che le transazioni erano state effettuate con il regime del margine;

b. che dalle fotocopie delle carte di circolazione emergeva che le autovetture, prima dell’immatricolazione in Italia, erano intestate a soggetti comunitari passivi d’IVA, esercenti abitualmente l’attività di autonoleggio;

c. che, pertanto, detti esercenti comunitari, avendo acquistato nell’abito di attività d’impresa, non potevano che detrarre "a monte" l’IVA e che, quindi, la successiva fase di rivendita doveva necessariamente seguire le regole ordinarie.

B. La CTP-Caserta, accogliendo con sentenza del 16 ottobre 2007 il ricorso della contribuente riguardo all’IVA, osservava:

a. che la società si era opposta all’accertamento denunciandone l’erroneità laddove dava un carattere di oggettivo impedimento all’applicazione del regime del margine nel caso in cui cedente fosse un’impresa di autonoleggio;

b. che la tesi generale dell’Ufficio era contraddetta dalle ipotesi di acquisti con IVA non detratta (es. veicoli dati in uso a dipendenti e amministratori) o di acquisti da soggetti privati o in regime di esonero (es. autoscuole).

C. Tale decisione, con sentenza del 7 luglio 2009, era confermata in appello dalla CTR-Campania che rigettava il gravame, richiamando le considerazioni svolte dal primo giudice.

D. Il 9 settembre 2010 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate; la contribuente non si è costituita.

E. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità della sentenza d’appello, avanzata ex art. 132 c.p.c., dalla ricorrente nel primo motivo; invero, correlando le conformi decisioni del doppio grado appaiono chiari il "thema decidendum", il "thema probandum" e il "decisum" della sentenza impugnata.

F. Invece, gli altri motivi, da esaminare congiuntamente, fondatamente denunciano la violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e dell’art. 2697 c.c., da parte dei giudici d’appello.

G. In primo luogo, l’odierno Collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità all’orientamento, consolidatamente espresso da questa Corte, secondo cui il regime del margine, previsto dall’art. 36 cit., presuppone la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime "de quo", indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio (C. 2227/11 sull’acquisto di autovetture in Germania).

H. In secondo luogo, si è ritenuto da parte di questa Corte che il regime del margine non sia applicabile alle vendite di autoveicoli usati, provenienti da società di leasing o autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l’IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, per cui non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente (C. 3427/10 e 2659/12).

I. Inoltre, sul punto si è affermato che, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, la responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (cfr. da ultimo C. 5309/12).

J. Infine, nel caso di specie non risulta, dall’impugnata sentenza, nè altrimenti si apprezza, che l’impresa di autonoleggio abbia a sua volta acquistato i veicoli sul mercato dell’usato (cfr. sul punto in generale C. 22862/11).

K. La sentenza d’appello va, dunque, cassata in relazione ai due motivi accolti. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che le circostanze decisive (l’avere la cessione riguardato autovetture in origine di proprietà di soggetti svolgenti attività di autonoleggio, come tali soggetti passivi d’imposta nel proprio paese di residenza) si desumono dalla sentenza di merito, nè risultano da essa altri profili controversi. Sicchè questa Corte può pronunciare ex art. 384 cpv. c.p.c., e rigettare il ricorso introduttivo della contribuente.

L. Il recente consolidarsi dalla giurisprudenza in materia fa stimar equa la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quella di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie gli altri, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 12.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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