T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il presente ricorso si impugna la nota GDAP 00324702011 del 26.1.2011, notificata il 22 febbraio 2011, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha rigettato l’istanza di trasferimento, ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e s.m.i., avanzata dal ricorrente per assistere la propria madre disabile;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento;

Considerato:

che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito della continuità assistenziale in atto, da parte del dipendente;

che, come fondatamente dedotto in ricorso, per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010, ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito della continuità dell’assistenza, in quanto espunto dalla disposizione, a seguito della citata modifica legislativa;

che tale soluzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica;

che, volendo meglio spiegare, si è inteso expressis verbis eliminare l’espressione "con continuità" per evidenziare che non fosse più necessaria quell’assistenza e quella presenza costante, da parte del dipendente, alla data dell’accertamento dell’invalidità, invece prescritte prima della menzionata modifica normativa;

Tenuto conto peraltro che, stante la vigenza della richiamata legge n. 183/2010, al ricorrente sono stati concessi i permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della citata legge n. 104/1992, per i quali sono previsti i medesimi presupposti stabiliti per il trasferimento de quo;

Ritenuto:

che per i suesposti motivi il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione di assumere le proprie determinazioni coerentemente con quanto rilevato nel presente provvedimento;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno quantificati come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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